Cassazione Civile, Ordinanza n. 29851/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Grosseto nei confronti di un cittadino tunisino per la presenza sul territorio nazionale senza valido titolo di soggiorno. Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata la condizione ostativa invocata dal ricorrente, cioè la convivenza effettiva con la moglie cittadina italiana, anche sulla base di dichiarazioni rese dall’interessato alla Questura in cui aveva affermato di non convivere più con la moglie dal 2005. Con il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato il suo diritto all’unità familiare in quanto coniugato con cittadina italiana; contestava inoltre il rilievo attribuito alle dichiarazioni rese in Questura, assumendo di non averne compreso il significato e lamentando la mancanza di adeguate indagini amministrative. Richiamava anche la lunga permanenza in Italia, l’assenza di pendenze penali e la propria condizione lavorativa e personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, ai fini dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ciò che ostacola l’espulsione è la convivenza effettiva con il coniuge cittadino italiano o dell’Unione, non il solo rapporto coniugale. Nel caso concreto, il Giudice di Pace aveva accertato in fatto l’insussistenza della convivenza, con motivazione ritenuta adeguata e fondata anche su una dichiarazione confessoria resa dall’interessato. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e dirette, in sostanza, a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato anche alla rifusione delle spese di lite; la Corte ha precisato che non si applicava l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il processo era esente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
La causa ostativa all’espulsione richiede la convivenza effettiva con il coniuge cittadino italiano o comunitario; il mero vincolo matrimoniale non è sufficiente.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
È il presupposto normativo richiamato per il decreto di espulsione per presenza irregolare sul territorio nazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è applicabile quando il processo risulta esente.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, l’impedimento all’espulsione dello straniero coniugato con cittadino italiano o dell’Unione presuppone la convivenza effettiva, non essendo sufficiente il solo status coniugale.
- L’accertamento sulla convivenza è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti dei vizi di legittimità e non mediante richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Una dichiarazione resa dall’interessato può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento confessorio idoneo a sorreggere l’accertamento sull’assenza della convivenza.
- Le deduzioni che mirano sostanzialmente a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio e a ottenere un diverso esito fattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
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