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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25/2018 emessa dal Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 463/2016

Giustizia amministrativa202500284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, Sezione lavoro, n. 25/2018, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, Sezione lavoro, n. 25 del 23 febbraio 2018, passata in giudicato e notificata al Ministero in copia conforme tramite PEC l'11 aprile 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente all'inquadramento nella terza fascia stipendiale, con anzianità di servizio di dodici anni a partire dall'anno scolastico 2011/2012, nonché al pagamento di euro 32.139,38, oltre ratei di tredicesima, ulteriori incrementi mensili e interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero ha documentato pagamenti parziali, un decreto di ricostruzione della carriera del 2021 e un successivo decreto del 17 dicembre 2025 diretto al riconoscimento integrale del dovuto, trasmesso alla Ragioneria territoriale e munito di positivo riscontro preventivo amministrativo-contabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua idonea notificazione in copia conforme all'Amministrazione e l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lettera c), e 114 c.p.a. Pur rilevando l'attività parzialmente esecutiva del Ministero, il Collegio ha constatato che non risultava ancora integrale il pagamento delle somme riconosciute. Ha quindi ordinato al Ministero di completare la ricostruzione della carriera, ove necessario, e di pagare tutte le somme ancora dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora richiesta, ritenendo sufficiente la nomina del commissario e riservando una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza dell'Amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di una penalità di mora; nel caso concreto il giudice non l'ha applicata allo stato, riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

    A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, per le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato, insieme alla disciplina successiva, l'art. 475 c.p.c. eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022 relativa alla forma del titolo esecutivo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Per azionare in ottemperanza una sentenza del giudice ordinario, la notificazione all'Amministrazione di una copia conforme del titolo è sufficiente; dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione della sentenza in forma esecutiva.
  • L'adempimento solo parziale dell'Amministrazione non esclude l'accoglimento del ricorso per ottemperanza: il giudice può ordinare il completamento degli atti amministrativi necessari e il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato entro un termine ultimativo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, sufficiente a fronteggiare il rischio di ulteriore inadempimento e giustificare il mancato riconoscimento immediato della penalità di mora, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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