Sentenza n. 2833/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento con il quale la I° Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024 istituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS- ha disposto la non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione della professione di avvocato; - del verbale n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2025 di correzione della prova scritta da parte della I° Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS- per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024; - della valutazione negativa espressa sull’elaborato redatto dal candidato in data 10 dicembre 2024; - dei provvedimenti con i quali la Commissione Esami Avvocato 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS- ha disciplinato la prova scritta e gestito il suo svolgimento; - di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e/o conseguente a quelli su-indicati, compresi quelli al momento sconosciuti, riguardante la prova scritta svolta dal ricorrente e l’esame di abilitazione, per la sessione 2024, all’esercizio della professione di avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, unitamente agli atti di correzione e valutazione della prova scritta
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a esame)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato per la sessione 2024, nonché il verbale di correzione, la valutazione negativa dell’elaborato e gli atti relativi alla gestione della prova scritta. Tra le varie censure, esaminate dal Tribunale nell’ordine ritenuto più utile in assenza di graduazione dei motivi, ha dedotto la mancata attivazione di strumenti dispensativi e compensativi adeguati in relazione al proprio disturbo specifico dell’apprendimento, dichiarato nella domanda di partecipazione e documentato mediante certificazione clinica. In particolare, il ricorrente aveva richiesto un tempo aggiuntivo pari almeno al 30% e l’assegnazione di un incaricato della Commissione per la scrittura dell’elaborato. L’Amministrazione aveva assegnato un incaricato e concesso soltanto un’ora aggiuntiva rispetto alle sette ore ordinarie, pari a una maggiorazione inferiore al 15%, senza motivare la riduzione rispetto al tempo documentato come necessario. Inoltre, l’incaricato assegnato aveva prodotto una grafia illeggibile, sicché l’ausilio era stato assicurato solo formalmente e non in modo effettivamente idoneo. Il Ministero ha eccepito in giudizio che il ricorrente non avrebbe dimostrato nei modi di legge la condizione di disabilità necessaria per ottenere le misure, ma il TAR ha dichiarato tale eccezione inammissibile perché la documentazione clinica non era stata contestata in sede procedimentale e l’Amministrazione l’aveva recepita, accogliendo la richiesta e applicando alcune misure compensative. La contestazione successiva è stata ritenuta contraria alla buona fede e al divieto di venire contra factum proprium.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all’inadeguatezza delle misure compensative. L’art. 11 del d.m. 24 luglio 2024 consente ai candidati con DSA di chiedere, sulla base di una diagnosi documentata, tempi aggiuntivi e l’assegnazione di un incaricato della commissione per l’assistenza nella lettura e nella scrittura. Tali misure devono essere concretamente adeguate alle specifiche esigenze risultanti dalla documentazione sanitaria: la concessione di un tempo inferiore a quello necessario integra una concessione solo apparente della misura compensativa. Anche l’assegnazione dell’amanuense deve essere effettiva e funzionale, non bastando l’affiancamento formale di una persona incapace di produrre un testo leggibile. L’Amministrazione non ha giustificato né la riduzione del tempo aggiuntivo né la scelta di un ausiliario inidoneo. Il vizio ha illegittimamente inciso sullo svolgimento della prova scritta e, conseguentemente, sulla non ammissione alla prova orale. In applicazione dell’effetto conformativo, il ricorrente dovrà essere ammesso a sostenere nuovamente la prova scritta con le misure compensative e gli ausili necessari secondo la documentazione clinica prodotta. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 d.m. 24 luglio 2024
Per la prova scritta il candidato con DSA può chiedere: a. tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova; b. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione.
Le misure compensative richieste dal candidato con DSA devono essere concretamente adeguate alle necessità documentate; non è sufficiente una concessione meramente formale o quantitativamente inadeguata.
legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 1
La disposizione è richiamata per la definizione dei disturbi specifici dell’apprendimento rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure previste per l’esame.
legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 3, comma 1
La diagnosi di DSA deve essere rilasciata secondo le modalità previste dalla disposizione e dalla disciplina applicabile.
art. 34 c.p.a.
L’annullamento comporta un effetto conformativo che impone la riedizione della prova scritta con le misure compensative e gli ausili necessari.
art. 73 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata con riferimento alla memoria con cui l’Amministrazione ha formulato l’eccezione sulla documentazione clinica.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere generale di buona fede dell’Amministrazione, applicato anche sul piano processuale, impedisce di contestare successivamente la validità di una documentazione già recepita in sede procedimentale e posta a fondamento dell’adozione di misure compensative.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, in sede procedimentale, recepisce la documentazione sanitaria prodotta da un candidato con DSA, non ne contesta la regolarità e applica sulla sua base strumenti compensativi, non può successivamente contestarne per la prima volta in giudizio la validità o l’idoneità, in quanto tale condotta viola il dovere di buona fede e il divieto di venire contra factum proprium.
- Le misure compensative previste per i candidati con DSA devono essere effettive e proporzionate alle necessità specificamente documentate: la concessione di un tempo aggiuntivo inferiore a quello necessario, senza adeguata motivazione, equivale a una concessione solo apparente e rende illegittimo lo svolgimento della prova.
- L’assegnazione di un incaricato per la scrittura dell’elaborato non è adempiuta mediante il solo affiancamento formale di un ausiliario; l’amministrazione deve scegliere una persona concretamente idonea a redigere un testo leggibile e funzionale all’esercizio del diritto del candidato alla misura compensativa.
- Quando l’inadeguatezza delle misure compensative incide sulle condizioni di svolgimento della prova e sulla valutazione finale, l’illegittimità della prova travolge il provvedimento di non ammissione e impone la riedizione della prova con gli ausili necessari, secondo l’effetto conformativo dell’annullamento.
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