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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10586/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentativo di violazione di domicilio, minaccia aggravata e aggravamento ex art. 604-ter c.p. I motivi erano tre: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 614 c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello; con il secondo lamentava violazione di legge e mancanza di motivazione sulla responsabilità per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. aggravata dall'art. 604-ter c.p., chiedendo però una diversa lettura dei fatti e delle prove; con il terzo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il medesimo reato di minaccia aggravata, denunciando un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo delle doglianze già disattese in appello; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto infine manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 614 c.p.

    richiamati per il tentativo di violazione di domicilio oggetto del primo motivo di ricorso; la censura è stata ritenuta non specifica perché meramente reiterativa di doglianze già disattese in appello

  • art. 612, comma 2, c.p.

    richiamato quale base della responsabilità per minaccia aggravata oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso

  • art. 604-ter c.p.

    richiamato come aggravante del reato contestato

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    indicato come parametro del vizio motivazionale censurabile in cassazione; il vizio deve emergere dal contrasto logico-argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo come riferimento al vizio di motivazione; la sentenza impugnata è stata ritenuta immune da tale vizio

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel capo sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata al ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito; ogni doglianza che miri a una rivalutazione del compendio probatorio è estranea al giudizio di legittimità.
  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione ricorre solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza contrasta con le massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento, non quando il ricorrente prospetta una lettura alternativa dei fatti.
  • La genericità del motivo, intesa come mancanza di una critica specifica e mirata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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