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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per condanna irrevocabile per violenza sessuale ai danni di una minorenne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2023, ha impugnato la revoca disposta dal Questore a seguito di una condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, per avere l’Amministrazione trattato la condanna penale come causa automatica di revoca senza svolgere un concreto giudizio di pericolosità sociale e senza considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ritenuti non applicabili alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale e l’art. 8 CEDU a tutela della vita privata e familiare. Ha inoltre valorizzato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p., ritenuta prevalente sull’aggravante della minore età della vittima, sostenendo che ciò imponesse una valutazione graduata della pericolosità. Infine, ha dedotto il difetto di motivazione e l’assenza di una motivazione individualizzata, poiché il provvedimento si sarebbe limitato a clausole generiche senza spiegare perché l’unica condanna riportata fosse sufficiente a fondare l’attuale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato la revoca. Ha premesso che, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, la condanna penale può essere considerata quale elemento del giudizio, ma non determina automaticamente la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. È necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale e una motivazione articolata, che consideri anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione della Questura circa la gravità della condotta e la sua rilevanza quale indice di pericolosità sociale; tuttavia, ha rilevato che l’Amministrazione non aveva esaminato gli ulteriori elementi specificamente dedotti, tra cui il lavoro a tempo indeterminato, i legami con due figli minorenni e la lunga durata del soggiorno in Italia. La Questura si era limitata ad affermare apoditticamente la prevalenza dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica e aveva richiamato erroneamente gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, non applicabili alla revoca del permesso di lungo periodo, disciplinata specialmente dall’art. 9. L’annullamento non impedisce alla Questura di adottare un nuovo provvedimento, purché conforme ai criteri indicati dal giudice. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso in questione non può essere rilasciato “agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; ai fini del diniego di rilascio o della revoca il questore “tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

    La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale e una motivazione individualizzata, comprensiva della valutazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo; la condanna penale non costituisce automatica causa ostativa.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere revocato “quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.

    La revoca è possibile quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, ma deve essere effettuata secondo il giudizio di pericolosità e la ponderazione imposti dal comma 4.

  • artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le disposizioni riguardano il permesso di soggiorno ordinario e non sono applicabili alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, disciplinata dalle speciali disposizioni dell’art. 9.

  • art. 4-bis, comma 1-quater, l. 354/1975

    I benefici possono essere concessi per determinati delitti “solo in caso di valutazione positiva” dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, con la precisazione indicata nel testo per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di una valutazione graduata della gravità del fatto e della personalità del condannato; il TAR ha fondato la decisione sull’art. 9 d.lgs. 286/1998.

  • art. 8 CEDU

    Diritto alla vita privata e familiare.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla lunga permanenza in Italia e ai legami familiari, ma la decisione è stata definita sulla base degli obblighi valutativi e motivazionali derivanti dall’art. 9 d.lgs. 286/1998.

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE

    La disposizione osta al diniego dello status di soggiornante di lungo periodo per il solo motivo dell’esistenza di precedenti penali, senza un esame specifico della situazione individuale.

    Il diritto dell’Unione esclude automatismi fondati sui precedenti penali e impone di considerare, tra l’altro, la natura del reato, il pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza, la durata del soggiorno e i legami con lo Stato membro.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla sola esistenza di una condanna penale: la condanna costituisce un elemento del giudizio, ma l’Amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, il Questore deve svolgere una valutazione individualizzata e comparativa, considerando anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
  • Il richiamo a disposizioni che disciplinano il permesso di soggiorno ordinario non può sostituire l’applicazione della disciplina speciale dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 quando è in discussione la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
  • È illegittimo il provvedimento di revoca che, pur ritenendo non irragionevolmente indicativa di pericolosità la condotta penalmente sanzionata, ometta di esaminare gli ulteriori elementi individuali rilevanti e si limiti ad affermare apoditticamente la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica.
  • L’annullamento della revoca per difetto di valutazione e motivazione non preclude all’Amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento, purché la riedizione del potere rispetti i criteri fissati dal giudice e svolga una valutazione concreta e completa della posizione dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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