Sentenza n. 1058/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 3671 del 2023 pubblicata in data 8.11.2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa al beneficio economico della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3671 del 2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 aprile 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione di euro 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2016/2017 al 2022/2023, a titolo di beneficio economico Carta del docente ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma l'inadempimento non è stato adeguatamente contestato. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute nel titolo, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico “Carta docenti”
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Milano.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora, che nel caso concreto non è stata applicata perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
120 giorni per il pagamento
Prevede il termine dilatorio entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
interessi legali e di mora
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese a favore del difensore antistatario
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia eseguito il comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo nei limiti risultanti dal giudicato, ma il giudizio non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta quantificazione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore per capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; l'importo dovuto deve essere verificato quanto a misura e decorrenza degli interessi sulla base del titolo giudiziale e della disciplina applicabile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e stabilendo il termine per l'esecuzione sostitutiva.
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