Cassazione Penale, Sentenza n. 18718/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Lucca che aveva condannato Allai a 3 anni per bancarotta (art. 110 c.p. e 216 legge fallimentare). La revisione si fondava sull'allegata commissione, da parte del precedente difensore Avv. Marco Bagni, del reato di patrocinio infedele (art. 380 c.p.), per aver accettato l'incarico pur essendo sospeso, non avere dedotto istanze istruttorie, non avere impugnato la sentenza di primo grado e non avere informato il cliente delle proprie problematiche disciplinari, fatto che avrebbe determinato la definitiva condanna dell'Allai.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente valutato l'assenza di un accertamento irrevocabile sui fatti criminosi presupposto (non era stato avviato procedimento penale contro Bagni e non risultava un accertamento definitivo della falsità o del reato). Inoltre la Corte d'appello aveva adeguatamente verificato, in termini sommari e non manifestamente illogici, che anche qualora si perfezionasse il patrocinio infedele non erano stati forniti elementi idonei a dimostrare che tale condotta avesse determinato un quadro probatorio non veritiero o che, in ipotesi diversa, il ricorrente sarebbe stato prosciolto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 380 c.p.
Norma che incrimina il patrocinio infedele. La giurisprudenza richiama che per il reato non è richiesto come oggetto del dolo il nocumento effettivo agli interessi della parte, bensì la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere condotte contrarie ai doveri professionali; tuttavia, ai fini della revisione penale, l'esistenza del reato presupposto deve essere accertata in modo irrevocabile o, se estinta per cause che impediscono l'accertamento principale, può essere valutata incidentalmente dal giudice della revisione.
art. 631 c.p.p. (richiamato come requisito di "sbarramento" nell'istruttoria)
Richiama la necessità per il giudice di merito, nella fase di ammissibilità della revisione, di valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi a determinare un risultato favorevole (proscioglimento) dell'interessato; la Corte osserva però che detta valutazione non può sostituire un effettivo accertamento irripercorribile dei fatti criminosi presupposto.
art. 634, comma 1, c.p.p. (richiamato nel testo)
Norma richiamata in relazione ai criteri di valutazione del giudice di revisione circa l'idoneità degli elementi nuovi: il giudice può escludere l'incidenza della presunta condotta criminosa sulla decisione di condanna senza atti istruttori quando non sussistono elementi tali da rendere probabile un diverso esito.
art. 606 c.p.p.
Prevede l'irrogazione delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità e la possibilità di sanzioni pecuniarie per l'atto infondato; in esecuzione a tale norma la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a un pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. L. 176/2020
Norma processuale straordinaria che ha consentito di trattare il ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni scritte.
Massime di principio
- La richiesta di revisione fondata sulla presunta condotta criminosa del difensore (patrocinio infedele) richiede, per essere ammissibile, l'esistenza di un accertamento irrevocabile del fatto criminoso o, se ciò non è possibile per cause estintive, elementi nuovi e chiari tali da consentire al giudice della revisione un accertamento incidentale efficace.
- La sola prova di comportamenti del difensore contrari ai doveri professionali (es. sospensione disciplinare, omissioni processuali) non è automaticamente sufficiente a determinare la revisione della sentenza: è necessario dimostrare il nesso causale tra quella condotta e l'erroneità del giudizio di colpevolezza (cioè che, senza tale condotta, l'esito processuale sarebbe verosimilmente stato diverso).
- Il giudice di merito, nella fase di ammissibilità della revisione, deve svolgere una valutazione astratta sull'idoneità degli elementi nuovi a incidere sul giudicato, ma tale valutazione non sostituisce un accertamento definitivo dei fatti criminosi presupposto.
- Se non sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari che accertino irrevocabilmente la condotta del difensore, l'interessato deve, prima di basare la revisione esclusivamente su tali allegazioni, promuovere gli strumenti idonei (denuncia/querela, procedimento disciplinare o penale) o produrre elementi decisivi che dimostrino il nesso causale con l'errore giudiziale.
- In situazioni analoghe, valutare anche rimedi alternativi (azioni civili per responsabilità professionale o incombenza di atti procedurali diretti ad ottenere l'accertamento penale/disciplinare) prima di invocare la revisione penale.
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