Sentenza n. 6483/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’accertamento e declaratoria - del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta e conseguentemente rideterminata integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità nel grado di Capitano dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017, riconsiderando altresì conseguentemente la sua posizione in graduatoria; - per quanto occorrer possa, per l’annullamento - della comunicazione trasmessa a mezzo pec del 16.5.2022 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, con cui si rigettava l’istanza prodotta dall’odierno ricorrente a mezzo del presente procuratore in data 1.4.2022 e volta ad ottenere la rideterminazione sia della propria anzianità nel grado di Capitano con decorrenza 1° settembre 2017, sia della sua posizione in graduatoria, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, connesso, conseguente e/o presupposto; - del provvedimento -OMISSIS- del 27.05.2022 del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, avente ad oggetto la Circolare Istitutiva del 148° Corso di Stato Maggiore anzianità 2017 – anno accademico 2022-2023, nella parte in cui non inserisce l’odierno ricorrente Cap. Ing.-OMISSIS- -OMISSIS- tra il personale con anzianità 2017 da convocare ai fini della frequenza del predetto 148° Corso di Stato Maggiore, con conseguente immediata ammissione del ricorrente alla frequenza del suddetto Corso, e salva in ogni caso la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente da quantificarsi anche mediante ricorso al criterio equitativo, nonché al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando per l’effetto l’immediato inserimento dello stesso tra il personale con anzianità 2017 convocato ai fini della frequenza del Corso de quo; nonché per la consequenziale condanna all’inquadramento del ricorrente nel grado di Capitano dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017 ed alla conseguente corresponsione del trattamento economico più favorevole dovuto a seguito del riconoscimento della pregressa anzianità di carriera, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 23 luglio 2025, per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale Atto SIPAD -OMISSIS- del 21.5.2025, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 28.5.2025, comunicato con provvedimento n.-OMISSIS- reso in data 29.5.2025 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4ª Divisione, notificato all’odierno ricorrente in data 6.6.2025, con cui si dava atto della promozione al grado di Maggiore con anzianità assoluta decorrente dal 1° gennaio 2025, e non dal 1° gennaio 2024; - dell’esito del giudizio di avanzamento, ex art. 1067, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2010, con indicazione della posizione e del punteggio di merito assegnato, relativo ai Capitani dell’Esercito in servizio permanente effettivo inclusi nell’aliquota di avanzamento formata per il 2025, giudicati idonei, iscritti e non iscritti nel relativo quadro di avanzamento, a scelta, formato per il predetto anno, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- reso in data 25.6.2025 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4ª Divisione, notificato all’odierno ricorrente in data 4.7.2025, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, precedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto; e per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta e conseguentemente rideterminata integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità nel grado di Capitano dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017, riconsiderando altresì la sua posizione in graduatoria e, conseguentemente, l’anzianità nel grado di maggiore con decorrenza 1° gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rideterminazione dell’anzianità nel grado di Capitano, atti di promozione al grado di Capitano e di Maggiore e mancata inclusione nel personale convocato per il 148° Corso di Stato Maggiore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato Tenente con anzianità dal 1° settembre 2011, era stato sottoposto a procedimento disciplinare e successivamente destinatario della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese, dal 24 marzo al 23 aprile 2017. Escluso dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Capitano formata per il 2017, era stato poi promosso Capitano con anzianità assoluta dal 1° settembre 2018. Ha sostenuto che, in applicazione degli artt. 859, 1051, 1085 e 1099-bis del d.lgs. n. 66/2010 e della tabella 1 allegata al medesimo decreto, avrebbe dovuto conseguire la promozione con decorrenza dal 1° settembre 2017, o almeno dal 1° ottobre 2017, subendo al più la perdita di una posizione in graduatoria per effetto della sanzione. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della mancata convocazione al 148° Corso di Stato Maggiore e, con motivi aggiunti, della promozione a Maggiore con anzianità dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2024 e dell’esito del giudizio di avanzamento relativo all’aliquota 2025. Sono stati prospettati l’errata applicazione della disciplina sull’avanzamento e sugli effetti delle sanzioni disciplinari, il travisamento degli artt. 859 e 1051 del Codice dell’ordinamento militare, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e la lesione della posizione in graduatoria, oltre alle pretese di rideterminazione della carriera, differenze economiche e risarcimento del danno. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità della domanda annullatoria, rilevando la natura meramente confermativa della comunicazione impugnata rispetto al provvedimento del 14 marzo 2019.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’Amministrazione, ritenendo inammissibile la domanda annullatoria contro la comunicazione del 16 maggio 2022, perché meramente confermativa: l’atto non era stato preceduto da una nuova istruttoria o da una nuova ponderazione degli interessi e richiamava provvedimenti già divenuti inoppugnabili per decorso dei termini. La lesione si era prodotta con il provvedimento del 14 marzo 2019, che aveva attribuito al ricorrente la promozione a Capitano con anzianità dal 1° settembre 2018. Il Collegio ha comunque esaminato e respinto le domande di accertamento e condanna. Alla data del 31 ottobre 2016 il ricorrente era sottoposto a procedimento disciplinare dal quale poteva derivare una sanzione di stato; ricorreva quindi la causa ostativa prevista dall’art. 1051, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, che imponeva la sua esclusione dall’aliquota di avanzamento per il 2017. Poiché il procedimento si era concluso con l’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego, non ricorrevano i presupposti per la retrodatazione dell’anzianità nei casi di esito favorevole del procedimento, dovendo l’interessato essere sottoposto alla prima aliquota utile successiva. Il TAR ha distinto la detrazione di anzianità prevista dall’art. 859, consistente nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo, dall’esclusione dall’aliquota di valutazione, che incide sul passaggio al grado superiore. La nota del 22 maggio 2017, riferita alla perdita di un posto in ruolo e al mantenimento dell’anzianità assoluta nel grado di Tenente, non era quindi contraddittoria con la successiva promozione a Capitano dalla prima aliquota utile. La legittimità della mancata inclusione nell’aliquota 2017 escludeva anche la retrodatazione della nomina a Maggiore e le pretese economiche e risarcitorie conseguenti. Ricorso principale e motivi aggiunti sono stati integralmente respinti; spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1051 d.lgs. 66/2010
Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. Al venir meno delle predette cause [...] gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
La pendenza, alla data di formazione dell’aliquota, di un procedimento disciplinare dal quale può derivare una sanzione di stato impedisce l’inclusione nell’aliquota di avanzamento. Se il procedimento si conclude con una sanzione di stato, non opera la retrodatazione prevista per gli esiti favorevoli e l’interessato è valutato nella prima aliquota utile successiva.
art. 859 d.lgs. 66/2010
La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall’ufficiale [...] quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell’articolo 858.
La detrazione di anzianità per la sospensione dall’impiego comporta la perdita di posti nella graduatoria del ruolo e non è sovrapponibile all’esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore.
art. 1099-bis d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale disciplina dell’avanzamento degli ufficiali, ma il rigetto è fondato principalmente sulla causa ostativa prevista dall’art. 1051 del Codice dell’ordinamento militare.
tabella 1 allegata al d.lgs. 66/2010
È richiamata dal ricorrente in relazione all’anzianità minima necessaria per la promozione, ma non conduce alla retrodatazione perché la precedente esclusione dall’aliquota 2017 è stata ritenuta legittima.
artt. 885, 1357 e 1379 d.lgs. 66/2010
Sono richiamati nel provvedimento disciplinare che ha disposto la sospensione dall’impiego per un mese.
art. 97 Costituzione
Il ricorrente lo invoca in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il TAR non ravvisa una violazione poiché l’esclusione dall’aliquota era imposta dall’art. 1051 del Codice dell’ordinamento militare.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La pendenza, alla data di formazione dell’aliquota di avanzamento, di un procedimento disciplinare dal quale può derivare una sanzione di stato costituisce causa ostativa all’inserimento del militare nell’aliquota e alla sua valutazione per l’avanzamento, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare.
- Quando il procedimento disciplinare ostativo si conclude con l’irrogazione di una sanzione di stato, il militare non beneficia della retrodatazione dell’anzianità prevista per gli esiti favorevoli, ma deve essere sottoposto alla prima aliquota utile successiva alla cessazione della causa preclusiva.
- La detrazione di anzianità prevista per la sospensione dall’impiego, consistente nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo, è istituto distinto dall’esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento a un grado superiore; l’applicazione del primo istituto non impedisce l’applicazione del secondo quando ne ricorrano autonomamente i presupposti.
- Un atto amministrativo che si limiti a confermare precedenti provvedimenti già lesivi, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, ha natura meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare l’atto originario divenuto inoppugnabile.
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