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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29063/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte asseritamente dovute e non versate per il periodo d'imposta indicato in atti. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo che l'Agenzia non aveva considerato una seconda dichiarazione rettificativa del modello Unico 2006, presentata in data 30 giugno 2009, nella quale era esposta una perdita in luogo del reddito originariamente dichiarato. La società sosteneva che tale dichiarazione integrativa, resa a seguito di una nuova approvazione/correzione del bilancio, fosse sufficiente a superare la pretesa fiscale. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che questi potesse opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori commessi nella dichiarazione originaria, indipendentemente dal termine di presentazione della dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare la prova dei fatti posti a fondamento della contestazione e aveva attribuito alla mera presentazione della dichiarazione ultra tardiva efficacia di per sé sufficiente a neutralizzare la pretesa impositiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Pur richiamando il principio secondo cui, nelle controversie contro cartelle non precedute da formale accertamento, il contribuente può contestare il merito della pretesa fiscale e allegare errori od omissioni della dichiarazione, la Cassazione ha osservato che la CTR si era limitata a valorizzare la sola esistenza di una nuova dichiarazione presentata fuori termine, senza verificare se i dati in essa esposti fossero effettivamente corretti e senza accertare la prova dei fatti allegati dal contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; il testo non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione oltre al riferimento al processo tributario e ai limiti del sindacato

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava su chi allega i fatti a fondamento della propria pretesa o eccezione; nel processo tributario non basta la mera dichiarazione di parte, occorrendo elementi probatori ulteriori

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa viene comunicata, è impugnabile anche nel merito e non solo per vizi propri

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa senza previo formale avviso di accertamento, il contribuente può contestare non solo i vizi propri dell'atto, ma anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, allegando errori o omissioni della dichiarazione.
  • La possibilità di introdurre in giudizio la contestazione del debito fiscale non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria difesa: la mera presentazione di una dichiarazione integrativa o rettificativa, specie se ultra tardiva, non ha di per sé efficacia probatoria sufficiente.
  • Nel processo tributario il principio dell'onere della prova opera secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.: le affermazioni di parte non possono valere da sole come prova favorevole, ma devono essere riscontrate da elementi documentali o fattuali ulteriori.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente contesti la pretesa fiscale deducendo errori della dichiarazione originaria, deve verificare concretamente la correttezza dei dati rettificati e non può arrestarsi al solo rilievo dell'avvenuta presentazione della dichiarazione correttiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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