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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31101/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto a Fanciulli il diritto di reinstallare un'antenna da radioamatore sul lastrico solare di proprietà esclusiva dei Bellone. Il motivo principale accolto dalla Corte di Cassazione è che il giudice d'appello non ha valutato correttamente l'onere probatorio gravante sull'installatore: spetta all'istante che chiede di installare l'antenna dimostrare l'impossibilità di utilizzare spazi propri o condominiali prima di imporre il sacrificio della proprietà altrui. Tale elemento è fatto costitutivo del diritto all'installazione e, se necessario, va accertato anche con C.T.U.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dei Bellone, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Genova e ha rinviato il giudizio alla stessa Corte d'Appello per farla riesaminare alla luce del principio che l'installatore deve provare l'impossibilità di usare spazi propri o condominiali. I restanti motivi (terzo, quarto e quinto) sono stati dichiarati assorbiti. Il giudizio è quindi riesaminato sul punto della possibilità di installazione su spazio condominiale e sull'effettiva incidenza dell'antenna sull'uso del lastrico.

Norme richiamate

  • Legge 6 maggio 1940, n. 554 (art. 1, 2, 3)

    Normativa storica sulle antenne televisive e ricezione radiotelevisiva da cui la giurisprudenza ha desunto principi estendibili alle antenne dei radioamatori; sottolinea il bilanciamento tra diritto alla ricezione e tutela della proprietà privata.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Regolamento richiamato come precedente quadro normativo amministrativo per gli impianti; utilizzato per rimarcare una consolidata giurisprudenza in materia di antenne.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

    Norma centrale ratione temporis; disciplina i servizi di comunicazione elettronica, distingue tra servizi ad uso privato e radioamatoriali e contiene le regole sul limite al diritto di opposizione del proprietario rispetto all'installazione di antenne da parte degli abitanti.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - art. 209, comma 2

    Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi

    Limita il diritto dell'installatore: l'installazione è ammessa ma non deve impedire l'uso normale della proprietà né arrecare danno; impone un bilanciamento tra il diritto alla manifestazione del pensiero/alla ricezione e i diritti del proprietario.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - art. 209, comma 1

    Stabilisce il principio che i proprietari non possono opporsi all'installazione di antenne appartenenti ad abitanti dell'immobile per servizi radioamatoriali, nei limiti del rispetto dei diritti proprietari.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - art. 209, comma 5

    Disciplina residuale per altri servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che richiedono consenso del proprietario e indennizzo; distinto dalla disciplina favorevole ai radioamatori.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - art. 92, comma 7

    Richiama i diritti del proprietario servente, compresa la facoltà di effettuare innovazioni che possono comportare la rimozione dell'antenna senza obbligo di indennizzo, nei casi previsti dalla norma.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - artt. 134 e ss. (art. 134, comma 1)

    L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica

    Definisce il radioamatore come soggetto che svolge l'attività a titolo personale e non commerciale; la disciplina specifica dei radioamatori giustifica per essi regole meno onerose rispetto ad altri servizi ad uso privato.

  • Codice Civile - art. 1102

    Principio che regola l'uso della cosa comune o dei propri beni: il diritto dell'installatore va coordinato con i limiti dell'uso lecito dei beni, evitando atti emulativi e rispettando i diritti degli altri condomini.

  • Costituzione - art. 21

    Tutelata la libera manifestazione del pensiero; la giurisprudenza valorizza tale diritto come fondamento del diritto del radioamatore alla ricezione/trasmissione, bilanciandolo con la proprietà privata.

  • Costituzione - art. 41, comma 2

    Richiamata per affermare la protezione costituzionale anche del diritto di proprietà, a bilanciamento con il diritto del radioamatore.

  • Codice di Procedura Civile - art. 360 (motivazione e motivi di cassazione)

    Norme processuali attraverso le quali sono stati dedotti i motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame, ecc.).

  • Codice di Procedura Civile - artt. 116 e 132

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità probatorie invocate dalle parti (con particolare riferimento all'uso di CTU e produzione di prove fotografiche).

  • Costituzione - art. 111

    Richiamata con riferimento al diritto ad un processo equo e alla necessità della motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207

    Menózionato come modifica successiva del quadro normativo (recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche); non applicabile ratione temporis al caso di specie ma rilevante per il contesto normativo aggiornato.

Massime di principio

  • Onere della prova: chi pretende il diritto di installare un'antenna su proprietà altrui deve provare che non è possibile utilizzare spazi propri o condominiali; è fatto costitutivo della domanda e, se necessario, va accertato con CTU.
  • Ambito di applicazione: il radioamatore, in quanto soggetto non commerciale, gode di una disciplina più favorevole (possibilità di installazione senza indennizzo) rispetto ad altri servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, ma sempre nei limiti del rispetto dei diritti proprietari.
  • Limiti dell'installazione: l'antenna non deve impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non deve arrecare danni; la valutazione dell'incidenza sull'uso (es. ingombro, tiranti, danni) è elemento essenziale per la decisione del giudice.
  • Innovazioni del proprietario: il proprietario ha la facoltà di effettuare innovazioni sul fondo che possono comportare la rimozione dell'antenna senza obbligo di indennizzo, nei limiti previsti dalla normativa (art. 92 comma 7 e giurisprudenza).
  • Bilanciamento costituzionale: il diritto del radioamatore alla manifestazione del pensiero e alla tecnica radioamatoriale va bilanciato con la garanzia costituzionale della proprietà privata; la soluzione richiede un giudizio caso per caso sul sacrificio imposto al proprietario.

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