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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29238/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, quale coobbligato, aveva ricevuto cartelle di pagamento emesse in relazione ad avvisi di pagamento/atti presupposti notificati dall'Agenzia delle dogane e mai impugnati. Aveva contestato dinanzi ai giudici tributari la pretesa facendo valere, in sostanza, la nullità degli atti fondativi per l'eccessiva risalenza dei verbali della Guardia di Finanza e la violazione delle garanzie di contraddittorio e difesa di cui all'art. 12 della L. n. 212 del 2000. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello ritenendo definitivi gli atti prodromici e quindi deducibili solo vizi propri delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due riferiti alla asserita nullità degli atti e alla violazione dello Statuto del contribuente; il terzo denunciava vizio di motivazione circa tali profili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rituale la notifica del ricorso per cassazione all'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane e corretta la mancata notifica anche all'agente della riscossione, poiché le censure riguardavano la legittimità degli atti presupposti e non vizi degli atti esecutivi. Nel merito ha affermato che, essendo gli atti prodromici stati regolarmente notificati e non impugnati, erano divenuti definitivi; pertanto, nel giudizio contro le cartelle il contribuente poteva dedurre soltanto vizi propri delle cartelle stesse. I primi due motivi sono stati reputati infondati perché eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini precedenti alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo applicabile la versione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012. Nessuna liquidazione delle spese per la mancata costituzione dell'intimata, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie di contraddittorio e difesa richiamate dal ricorrente non erano scrutinabili nel giudizio sulle cartelle, poiché le contestazioni riguardavano atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammissibile il generico vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    È la norma che ha riformulato il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando gli atti presupposti di una cartella di pagamento siano stati ritualmente notificati e non impugnati, essi diventano definitivi e nel giudizio contro la cartella possono essere dedotti soltanto vizi propri della cartella medesima.
  • Le censure rivolte al contenuto o alla legittimità dell'atto presupposto non possono essere riproposte in sede di impugnazione della cartella se l'atto presupposto non è stato tempestivamente contestato.
  • Nel processo tributario la notifica del ricorso per cassazione può essere validamente eseguita presso l'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane, in ragione dell'unitarietà dell'ente e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Quando la controversia concerne la legittimità degli atti prodromici e non la validità degli atti esecutivi, non è necessaria la notifica del ricorso anche all'agente della riscossione.
  • Per le sentenze pubblicate dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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