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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16964/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un ente locale aveva convenuto in giudizio l'amministrazione statale per ottenere l'accertamento dell'acquisizione al proprio patrimonio di un'area di proprietà statale, ritenendo che l'area fosse stata irreversibilmente trasformata per la realizzazione di un campo sportivo e dell'area di accesso. Le amministrazioni convenute avevano chiesto, in via riconvenzionale, il rilascio dell'area, la demolizione delle opere e il risarcimento del danno per occupazione illegittima. In primo grado la domanda dell'ente locale era stata rigettata e accolte le riconvenzionali; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale e sulla riconvenzionale di rilascio, per intervenuto trasferimento gratuito dell'area ex art. 56-bis d.l. 69/2013, ma aveva confermato la condanna dell'ente locale al pagamento di una somma per occupazione senza titolo. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'animus possidendi valorizzando due deliberazioni comunali del 1954 e trascurando il lungo uso dell'area e la realizzazione/ristrutturazione dell'opera pubblica; con il secondo si censurava la condanna risarcitoria per occupazione abusiva, lamentando l'assenza di prova concreta del danno, l'inerzia del proprietario pubblico e l'illegittima liquidazione di interessi e rivalutazione in assenza di specifica domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse a una rivalutazione del merito e, quanto al vizio motivazionale, fosse priva della necessaria specificità in presenza di doppia conforme; ha invece accolto il secondo motivo. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sul risarcimento del danno da occupazione senza titolo, con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame del danno e per la regolazione delle spese. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il danno da occupazione sine titulo è in via generale normale/presunto, ma richiede comunque l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del godimento perduta; il mero non uso o l'inerzia del proprietario non sono di per sé risarcibili, essendo la tutela reale il rimedio per la reintegrazione del diritto di proprietà.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per delimitare il concetto di possesso e la distinzione tra detenzione e possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    Indicata la necessità di allegare e provare attività materiali di opposizione specificamente dirette contro il proprietario per trasformare la detenzione in possesso utile ad usucapionem.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione ventennale di beni immobili.

  • art. 1164 c.c.

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione al possesso utile e alla sua qualificazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2056 c.c. per la disciplina del danno risarcibile e del nesso tra danno-evento e danno-conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Indicata la possibilità di liquidazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, anche parametrando il pregiudizio al valore locativo di mercato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria per occupazione abusiva di un bene altrui.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la disciplina della liquidazione del danno aquiliano mediante i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere probatorio sia in tema di usucapione sia in tema di danno da occupazione illegittima.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità nel contesto di doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per l'effetto di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    Indicata come norma transitoria che rende applicabile il regime della doppia conforme al giudizio in esame.

  • L. n. 134 del 2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

  • art. 56-bis d.l. n. 69 del 2013

    Richiamato per il decreto di trasferimento gratuito dell'area al Comune intervenuto in corso di causa.

Massime di principio

  • In tema di usucapione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, la mera consapevolezza di possedere senza titolo, o la richiesta di acquisto del bene al proprietario, non escludono di per sé l'animus possidendi; la valutazione circa l'esistenza del possesso utile resta affidata al giudice di merito, che deve verificare la concreta trasformazione della detenzione in possesso mediante atti materiali di opposizione al proprietario.
  • La domanda di usucapione proposta da chi abbia avuto la materiale disponibilità del bene non può fondarsi sul solo protrarsi dell'occupazione o sull'uso dell'area per opere pubbliche: occorre provare elementi univoci di interversione del possesso idonei a manifestare una signoria sulla cosa esercitata uti dominus.
  • Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella d'appello e il fatto decisivo asseritamente omesso.
  • Il danno da occupazione senza titolo di un bene altrui è in astratto configurabile come danno normale o presunto, ma il danneggiato deve comunque allegare la concreta perdita della possibilità di godimento del bene; il mero non uso o l'inerzia del proprietario non costituiscono, da soli, un pregiudizio risarcibile.
  • La liquidazione del danno da occupazione illegittima può essere effettuata equitativamente, anche assumendo come parametro il valore locativo di mercato, purché sia accertata la concreta incidenza dell'occupazione sulla possibilità di utilizzazione economica del bene.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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