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Sentenza

Sentenza del 25/07/2018 n. 3193 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tassa auto - Avviso di accertamento - prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tempestività dell'azione di recupero, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine di prescrizione previsto per la tassa automobilistica. La regola generale stabilisce che il diritto al recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Tuttavia, la disciplina speciale dell'art. 37 del D.L. 269/2003 ha prorogato i termini di accertamento, rendendo tempestivi gli atti notificati entro il 31 dicembre 2005, anche se la Regione non aveva aderito al condono.

La decisione

La pretesa dell'amministrazione è stata ritenuta tempestiva in applicazione della proroga prevista dall'art. 37 del D.L. 269/2003. La deroga alla regola ordinaria opera indipendentemente dall'adesione della singola Regione al condono, purché l'accertamento sia stato effettuato entro il termine finale del 31 dicembre 2005. La notifica dell'atto interrompe inoltre la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2945 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.L. 953/1982

    Prevede la regola generale secondo cui il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

  • Art. 37 del D.L. 269/2003

    Introduce una proroga speciale dei termini di accertamento della tassa automobilistica. Gli accertamenti effettuati entro il 31 dicembre 2005 sono considerati tempestivi, indipendentemente dall'adesione della Regione al condono.

  • Art. 2945 del codice civile

    Disciplina gli effetti interruttivi della prescrizione: la notifica dell'avviso di accertamento interrompe il termine e determina l'inizio di un nuovo periodo prescrizionale.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione della tassa automobilistica occorre individuare l'anno in cui il pagamento era dovuto e calcolare il termine ordinario del terzo anno successivo.
  • Una notifica validamente effettuata entro il termine applicabile interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine; pertanto non basta confrontare la data originaria del tributo con la data finale della riscossione.
  • Le norme speciali di proroga prevalgono sulla disciplina ordinaria. Per i periodi interessati dal D.L. 269/2003, un accertamento notificato entro il 31 dicembre 2005 può essere tempestivo anche oltre il termine ordinario.
  • L'applicazione della proroga non dipende necessariamente dall'adesione della Regione al condono, purché ricorrano i presupposti temporali previsti dalla norma.
  • In casi analoghi devono essere controllate sia la data di scadenza del tributo sia la data e la validità della notifica, oltre all'eventuale esistenza di norme speciali che abbiano prorogato o sospeso i termini.

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