Sentenza del 25/07/2018 n. 3193 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tassa auto - Avviso di accertamento - prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tempestività dell'azione di recupero, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine di prescrizione previsto per la tassa automobilistica. La regola generale stabilisce che il diritto al recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Tuttavia, la disciplina speciale dell'art. 37 del D.L. 269/2003 ha prorogato i termini di accertamento, rendendo tempestivi gli atti notificati entro il 31 dicembre 2005, anche se la Regione non aveva aderito al condono.
La decisione
La pretesa dell'amministrazione è stata ritenuta tempestiva in applicazione della proroga prevista dall'art. 37 del D.L. 269/2003. La deroga alla regola ordinaria opera indipendentemente dall'adesione della singola Regione al condono, purché l'accertamento sia stato effettuato entro il termine finale del 31 dicembre 2005. La notifica dell'atto interrompe inoltre la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Norme richiamate
Art. 5 del D.L. 953/1982
Prevede la regola generale secondo cui il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Art. 37 del D.L. 269/2003
Introduce una proroga speciale dei termini di accertamento della tassa automobilistica. Gli accertamenti effettuati entro il 31 dicembre 2005 sono considerati tempestivi, indipendentemente dall'adesione della Regione al condono.
Art. 2945 del codice civile
Disciplina gli effetti interruttivi della prescrizione: la notifica dell'avviso di accertamento interrompe il termine e determina l'inizio di un nuovo periodo prescrizionale.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione della tassa automobilistica occorre individuare l'anno in cui il pagamento era dovuto e calcolare il termine ordinario del terzo anno successivo.
- Una notifica validamente effettuata entro il termine applicabile interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine; pertanto non basta confrontare la data originaria del tributo con la data finale della riscossione.
- Le norme speciali di proroga prevalgono sulla disciplina ordinaria. Per i periodi interessati dal D.L. 269/2003, un accertamento notificato entro il 31 dicembre 2005 può essere tempestivo anche oltre il termine ordinario.
- L'applicazione della proroga non dipende necessariamente dall'adesione della Regione al condono, purché ricorrano i presupposti temporali previsti dalla norma.
- In casi analoghi devono essere controllate sia la data di scadenza del tributo sia la data e la validità della notifica, oltre all'eventuale esistenza di norme speciali che abbiano prorogato o sospeso i termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 587 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 592 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 595 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 604 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 609 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →