Sentenza n. 5388/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di esclusione e non inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito della domanda prot. n. 21572/23 del 22/9/2023 presentata al Ministero del Turismo dal Comune di Pertosa - quale Comune capofila della aggregazione con i Comuni di Acuto, Antrodoco, Bagnone, Caggiano, Candida, Casalino, Castelnuovo Cilento, Castelsilano, Cercemaggiore, Collepardo, Flumeri, Gasperina, Laviano, Liveri, Omignano, Salento, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Satriano, Soveria Simeri, Sturno, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Decollatura - di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7/6/2023 del medesimo Ministero sul “Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica” di cui all’art. 1, comma 607 della L. 29/12/2022 n. 197, tra cui in particolare: 1) l’avviso prot. n. 34730/23 del 21/12/2023 del Responsabile unico del procedimento relativo all’esito della procedura, nonché gli atti e provvedimenti in esso richiamati - tra cui il decreto del Segretario Generale prot. n. 32510/23 del 4/12/2023 di individuazione della lista delle domande ammesse a finanziamento - e gli allegati, tra cui l’“Elenco progetti non ammissibili”; 2) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui: la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 29229/23 del 10/11/2023, di invito ad integrare la documentazione; la nota pec del Responsabile unico del procedimento del 29/3/2024, di diniego istanza di autotutela del Comune; 3) ove e per quanto occorra, l’avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7/6/2023 di indizione della selezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di finanziamento e mancato inserimento nella graduatoria, conseguenti alla mancata regolarizzazione della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato gli atti relativi alla procedura per l’assegnazione di finanziamenti del Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica, deducendo un unico motivo articolato in più censure. In primo luogo, ha contestato la richiesta di integrazione documentale del responsabile del procedimento, sostenendo che fosse generica quanto all’individuazione delle irregolarità e dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni, e che il termine di cinque giorni fosse illegittimamente inferiore ai dieci giorni indicati dall’avviso. In secondo luogo, ha sostenuto che la documentazione richiesta fosse già stata prodotta, contestando l’inesistenza o erroneità dei presupposti dell’esclusione, l’eccessivo formalismo e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, efficacia, non aggravamento e prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare, ha affermato che la delega del sindaco al soggetto incaricato della trasmissione telematica e le deleghe dei Comuni aggregati fossero regolarmente contenute nella domanda. Ha inoltre dedotto che la memoria difensiva del Ministero integrasse postumamente la motivazione degli atti impugnati. In via subordinata, ha contestato la legittimità degli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso pubblico, ove interpretati nel senso di consentire l’esclusione. Il Ministero ha eccepito e documentato che la delega del legale rappresentante recava una firma digitale non valida e che varie delibere dei Comuni aggregati non erano sottoscritte; ha inoltre rilevato che il Comune non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile e, comunque, infondato nel merito. In rito, ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 19 aprile 2024. Il pregiudizio si era già concretizzato con il decreto del 4 dicembre 2023, con cui era stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e non era stata inclusa quella del Comune. L’avviso del 21 dicembre 2023 aveva quindi natura meramente comunicativa di una lesione già prodotta. Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario decorreva dal 4 dicembre 2023 ed era già scaduto al momento della notifica. La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale non costituisce un nuovo autonomo giudizio e non sana la tardività originaria, ai sensi dell’art. 48 c.p.a. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima l’attivazione del soccorso istruttorio e l’esclusione conseguente al mancato riscontro. La richiesta del 10 novembre 2023 indicava chiaramente i documenti mancanti o irregolari: la delega del legale rappresentante al soggetto delegato e le deleghe dei Comuni aderenti al Comune capofila. La documentazione acquisita ha confermato che la prima recava una firma digitale non valida e che varie delibere relative alle deleghe non erano sottoscritte con firma digitale. Il richiamo all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 non è stato ritenuto idoneo a escludere la necessità della sottoscrizione dell’autore del documento; il documento informatico deve comunque essere riconducibile al suo autore secondo i requisiti dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005. Il Comune, inoltre, non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di regolarizzazione, sicché le irregolarità erano rimaste insanate. Il termine di cinque giorni non è stato ritenuto illegittimo: l’avviso prevedeva un termine massimo di dieci giorni, non un termine minimo, lasciando all’amministrazione la scelta di un termine inferiore per esigenze di celerità, purché non manifestamente irragionevole. La richiesta non era generica e le precisazioni contenute nella memoria del Ministero sono state qualificate come mera illustrazione e documentazione di profili già emergenti, non come integrazione postuma della motivazione. È stata infine respinta la censura subordinata contro la lex specialis, ritenendo ragionevole la previsione della verifica formale, del soccorso istruttorio e dell’esclusione in caso di inutile decorso del termine. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 di spese di lite in favore del Ministero; nulla è stato disposto nei confronti del Comune controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 1, commi 607, 608 e 609, l. 197/2022
Disciplina il Fondo destinato al finanziamento di progetti di valorizzazione dei piccoli Comuni a vocazione turistica.
art. 8, commi 1 e 2, avviso pubblico prot. n. 11013/2023
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
La disposizione consente il soccorso istruttorio per le carenze formali, attribuisce all’amministrazione la fissazione di un termine non superiore a dieci giorni e prevede l’esclusione in caso di mancata regolarizzazione.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Consente all’amministrazione cui è notificato il ricorso straordinario di proporre opposizione, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
art. 48 c.p.a.
La trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel giudizio dinanzi al TAR costituisce prosecuzione del procedimento originario e non sana le cause di irricevibilità maturate nella fase straordinaria.
art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La disposizione non elimina, secondo il TAR, la necessità che il documento amministrativo sia comunque sottoscritto o validamente riconducibile al suo autore.
art. 20 d.lgs. 82/2005
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (…)
Il documento informatico deve recare una firma qualificata o essere formato attraverso un processo che garantisca identificazione dell’autore, sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta all’autore.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, senza applicazione decisiva autonoma nella motivazione.
artt. 1, 2, 3, 6 e 10 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a fondamento dei principi di buon andamento, partecipazione, istruttoria e soccorso procedimentale, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva oltre alle valutazioni sulla regolarizzazione documentale.
Massime di principio
- La trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce prosecuzione del procedimento originario e non sana la tardività della notificazione del ricorso straordinario; la tardività può essere rilevata d’ufficio dal giudice della trasposizione.
- Quando la lesione deriva dall’approvazione di una graduatoria che non include la domanda del partecipante, il termine per impugnare decorre dall’adozione della graduatoria lesiva, anche se un successivo atto comunica l’elenco dei progetti esclusi o non finanziati.
- Una lex specialis che prevede la verifica formale della domanda, il soccorso istruttorio e l’esclusione in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione è legittima, purché individui le irregolarità da sanare e i soggetti tenuti a provvedere.
- Il termine previsto dalla lex specialis come termine massimo per il soccorso istruttorio non impedisce all’amministrazione di assegnare un termine inferiore, ove esso non sia manifestamente irragionevole e sia giustificato da esigenze di celerità della procedura.
- Il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio consente l’esclusione quando le irregolarità documentali indicate dall’amministrazione restano insanate, anche se il concorrente ritiene che i documenti siano già stati prodotti.
- L’indicazione a stampa del nominativo prevista per gli atti amministrativi informatici non esonera dalla necessità che il documento sia sottoscritto o comunque formato con modalità idonee a garantirne la riconducibilità manifesta e inequivoca all’autore secondo la disciplina del documento informatico.
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