Sentenza n. 1181/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 933/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, il 7.6.2024, all’esito del procedimento n. RG. 5727/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di 2.500 euro oltre accessori tramite la Carta Elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata all'Amministrazione il 7 giugno 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione di 2.500 euro oltre accessori tramite la Carta Elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, nonché alla rifusione di 800 euro per spese di lite. Ha chiesto di dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, di ordinare il pagamento delle somme, di assegnare un termine per l'adempimento e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato, rilevando che il Ministero non aveva provato il pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni per provvedere al pagamento. Ha disposto che la ricorrente restituisca la copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza dell'avvenuto pagamento. Ha invece negato la penalità di mora, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione all'Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a disciplinare il termine di deposito del ricorso in ottemperanza trattato in camera di consiglio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, oltre alla manifesta iniquità, ricorrano altre ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza; nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico hanno giustificato il diniego dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un'amministrazione statale quando il titolo esecutivo di pagamento sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento; la mera costituzione formale, in assenza della prova del pagamento, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice dell'ottemperanza deve valutare le ragioni ostative riferibili alle difficoltà dell'adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica, potendo negare l'astreinte quando tali circostanze risultino concretamente rilevanti.
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