Cassazione Civile, Sentenza n. 10226/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una sentenza della C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento (personale) relativo al reddito di partecipazione del contribuente nello studio associato per l'anno 2007, ritenendo che l'accertamento integrativo violasse l'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 in quanto notificato pochi giorni dopo altro avviso che aveva ricostruito il reddito in via sintetica e senza menzione di nuovi elementi. L'Agenzia deduce che l'accertamento integrativo si fondava su elementi sopravvenuti (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza) e che i diversi accertamenti erano basati su titoli distinti, pertanto legittimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese di legittimità. Nel corso del giudizio la Corte ha inoltre respinto le eccezioni del contribuente relative alla nullità/inesistenza del ricorso per vizi di notifica via PEC o per assenza della firma digitale, ritenendo valida la notificazione via PEC e ammissibile l'attestazione di conformità della copia informatica sottoscritta dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Consente l'integrazione dell'avviso di accertamento quando l'Ufficio viene a conoscenza di elementi nuovi, anche se tali dati erano già noti ad altri Uffici fiscali; non è sufficiente il solo succedersi cronologico delle notifiche, ma rileva che l'ufficio emittente si sia effettivamente avvalso di elementi sopravvenuti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Richiamato in relazione all'accertamento in via sintetica quale titolo dell'altro avviso che ricostruiva il reddito complessivo del contribuente; la Corte valuta la relazione fra accertamento sintetico e integrativo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Stabilisce l'obbligo di reciproca comunicazione tra Uffici finanziari e Guardia di Finanza; la Corte precisa che la violazione di tale obbligo non inficia automaticamente la validità dell'accertamento, trattandosi di norma volta a regolare rapporti amministrativi interni.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Richiamato quale parallelo normativo per l'integrazione dell'accertamento in materia di IVA, confermando orientamenti interpretativi analoghi a quelli dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme del codice di procedura civile al processo tributario; la Corte l'ha invocata per confermare la validità della notificazione a mezzo PEC secondo regole civili/ processuali compatibili.
legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis e art. 9
Consente agli avvocati di notificare mediante posta elettronica certificata e disciplina l'attestazione di conformità della copia cartacea o analogica della documentazione informatica depositata; la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione di conformità resa dall'Avvocatura dello Stato.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Attribuisce rilevanza alla firma digitale equiparandola alla sottoscrizione autografa; la Corte ha ricordato che la mancanza della firma digitale può determinare la nullità del ricorso, salvo che la paternità e la conformità siano dimostrate (es. attestazione di conformità).
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento giuridico del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia (violazione di norme sostanziali e di diritto).
codice di procedura civile, art. 125
Richiamato in tema di requisito della sottoscrizione dell'atto introduttivo; la giurisprudenza di legittimità equipara la firma digitale alla sottoscrizione autografa ai fini di validità dell'atto.
Massime di principio
- L'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 ammette l'emissione di accertamenti integrativi quando l'ufficio emittente acquisisce elementi nuovi anche se tali informazioni erano note ad altri uffici: non basta il solo susseguirsi cronologico di notifiche per escludere l'integrazione.
- Per valutare la legittimità di un accertamento integrativo occorre verificare se l'ufficio che lo emette si sia effettivamente basato su elementi sopravvenuti rispetto all'accertamento originario; la mera esistenza di un processo verbale non trasmesso all'ufficio al momento dell'accertamento originario può giustificare l'integrazione.
- L'obbligo di comunicazione tra Uffici (art. 33 d.P.R. n. 600/1973) ha natura amministrativa e la sua eventuale violazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento fiscale.
- Le questioni formali di notifica via PEC e di sottoscrizione digitale sono disciplinate dalla normativa digitale: la notificazione tramite PEC è valida se compatibile con le norme applicabili e la mancanza della firma digitale può essere sanata da idonea attestazione di conformità o da elementi che rendano certa la paternità dell'atto.
- In caso di pluralità di atti impositivi per lo stesso periodo/partecipante, occorre determinare la diversità dei titoli e degli elementi di fatto posti a fondamento: titoli distinti possono giustificare accertamenti autonomi.
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