Cassazione Penale, Ordinanza n. 18773/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero specificamente con la motivazione di merito, che era logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ha dedotto, con il primo motivo, vizi di motivazione e manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la condanna si fondasse solo sulla ricostruzione degli agenti operanti e su un ragionamento presuntivo privo di adeguati riscontri. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 533 c.p.p., assumendo che non fosse stata raggiunta la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e privo di critica specifica alla motivazione impugnata; ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e generico, perché assertivo e non corredato da specifiche ragioni di diritto e dati fattuali. Nel merito, ha rilevato che la Corte territoriale non aveva valorizzato solo le dichiarazioni degli operanti, ma un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti: il contesto di piazza di spaccio, l'interazione sospetta con una donna, la fuga alla vista della polizia, il richiamo delle vedette e il possesso di cocaina già suddivisa in 18 involucri e occultata negli slip. È stata inoltre ritenuta non decisiva la mera allegazione dell'uso personale in assenza di riscontri oggettivi e non provata la tossicodipendenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di minore gravità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate dal merito senza una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
art. 533 c.p.p.
al di là di ogni ragionevole dubbio
La regola di giudizio consente la condanna quando le ricostruzioni alternative siano solo ipotesi remote o prive di riscontro nelle emergenze processuali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto con censure meramente riproduttive o generiche: è necessaria una critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata e un puntuale confronto con la motivazione.
- La prova indiziaria deve essere valutata unitariamente e non in modo atomistico; il giudice può fondare la responsabilità su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, anche quando ciascun elemento, isolatamente considerato, non sarebbe decisivo.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o allo spaccio va desunta da tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso; la mera dichiarazione dell'imputato di uso personale non basta, senza riscontri, a escludere la finalità di cessione.
- L'onere probatorio dell'art. 533 c.p.p. è rispettato quando le ipotesi alternative prospettate dalla difesa restano meramente astratte, remote o prive di concreto riscontro nelle risultanze processuali.
- L'occultamento della sostanza e i comportamenti sintomatici di attività di spaccio, valutati nel loro insieme, possono costituire elementi significativi per inferire la destinazione al traffico illecito.
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