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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18096/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 D.Lgs. n. 150 del 2011 proposta avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa opponente. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo che il ricorso fosse stato depositato solo il 12 dicembre 2017 e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento, avvenuta il 31 marzo 2017. La ricorrente ha dedotto con il primo motivo nullità dell'ordinanza per violazione di legge, omesso esame e carenza di motivazione, sostenendo che il ricorso era stato in realtà depositato il 20 aprile 2017, tempestivamente iscritto nel ruolo della volontaria giurisdizione, e che il successivo passaggio al ruolo contenzioso era avvenuto per ordine interno del Presidente della sezione, comunicato solo mesi dopo. Con gli altri motivi ha contestato: la liquidazione dell'onorario del c.t.u. senza adeguata motivazione sulla difficoltà e qualità della prestazione; il riconoscimento di un rimborso per attività di collaborazione senza idonea documentazione e senza prova della necessità; la condanna al pagamento esclusivo a suo carico, in luogo della solidarietà passiva tra le parti processuali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tempestiva l'opposizione. Ha rilevato, dall'esame degli atti, che il ricorso era stato depositato il 20 aprile 2017, cioè entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento, ed era stato inizialmente iscritto nel ruolo della volontaria giurisdizione; il successivo provvedimento del Presidente della sezione che disponeva la presa in carico sul ruolo contenzioso aveva natura meramente interna e non faceva perdere gli effetti del deposito originario, già idoneo a realizzare la presa di contatto con l'ufficio giudiziario e a soddisfare lo scopo dell'atto. Gli altri motivi sono stati assorbiti perché attinenti al merito del decreto di liquidazione e non all'ordinanza impugnata. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difesa da se medesima ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    norma richiamata solo per indicare la difesa personale dell'avvocata ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione; la Corte ribadisce che il ricorso depositato tempestivamente non perde efficacia per un'erronea iscrizione iniziale nel ruolo della volontaria giurisdizione

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale base procedurale dell'opposizione; non forma oggetto di autonoma interpretazione

  • art. 51, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

    norma invocata nel secondo motivo in tema di liquidazione del compenso del c.t.u.; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 168, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

    norma invocata nei motivi relativi alla liquidazione del compenso e al rimborso spese del c.t.u.; i motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    indicato tra le norme che consentono la cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di enunciare il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio

Massime di principio

  • Nell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il deposito tempestivo del ricorso nel termine di legge è sufficiente a radicare validamente il procedimento, anche se il ricorso sia stato inizialmente iscritto per errore nel ruolo della volontaria giurisdizione.
  • Il provvedimento interno che ordina la reiscrizione del procedimento nel ruolo contenzioso ha natura meramente organizzativa e non travolge gli effetti del deposito originario, quando l'atto abbia già realizzato la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, rileva la data del primo deposito del ricorso, non quella della successiva regolarizzazione amministrativa o reiscrizione nel ruolo corretto.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe la soglia di ammissibilità o tempestività dell'opposizione ed è fondato, restano assorbite le censure che attengono al merito della liquidazione del compenso del consulente tecnico o delle spese accessorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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