Ordinanza n. 61/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto -OMISSIS- del 24.11.2025, notificato in data 27.11.2025, con il quale è stata disposta nei confronti del Sottocapo di 3^ Classe -OMISSIS-, in forza potenziale presso il 1° Battaglione Assalto "Grado" in Brindisi, la "sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale", ai sensi dell'articolo 914 del Codice dell'Ordinamento Militare, per l'intera durata della pena inflitta, con decorrenza dal 25 febbraio 2025; -di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale, per l'intera durata della pena inflitta, con decorrenza dal 25 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stata disposta la sospensione dall'impiego ai sensi dell'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare. Dal testo emerge che la sospensione era riferita a una condanna penale irrevocabile, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alla revoca della patente e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi. Il ricorrente contestava, in particolare, la legittimità e la tardività della misura, nonché la sussistenza dei presupposti cautelari, incluso il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, infondate tutte le censure. Ha ritenuto legittimo e necessitato il provvedimento di sospensione, poiché l'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare prevede la sospensione dall'impiego durante l'espiazione di pene detentive, anche quando sostituite secondo l'ordinamento penitenziario. Il richiamo all'art. 915, comma 1, è stato valorizzato nel quadro della disciplina della sospensione precauzionale obbligatoria. È stata esclusa anche la tardività, poiché l'Amministrazione aveva avuto conoscenza dell'esecutività della sentenza il 6 novembre 2025, a seguito della comunicazione della documentazione relativa all'affidamento in prova ai servizi sociali per il periodo dal 25 febbraio 2025 al 24 febbraio 2029. Quanto al periculum, il TAR ha considerato che al ricorrente compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 914 d.lgs. 66/2010
la sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario
La disposizione configura una sospensione obbligatoria dall'impiego durante l'espiazione della pena detentiva; il provvedimento applicativo è ritenuto legittimo e necessitato.
art. 915, comma 1, d.lgs. 66/2010
La norma disciplina ipotesi di sospensione precauzionale obbligatoria in presenza di fermo, arresto, misure cautelari o misure di prevenzione che impediscano la prestazione del servizio; è richiamata insieme all'art. 914 nel valutare la natura necessitata della sospensione.
art. 444 e ss. c.p.p.
Richiamati quali disposizioni in base alle quali è stata applicata su richiesta delle parti la pena detentiva divenuta irrevocabile.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La sospensione dall'impiego del militare durante l'espiazione di una pena detentiva costituisce misura obbligatoria ai sensi dell'art. 914 d.lgs. 66/2010, anche quando l'esecuzione della pena avvenga con modalità sostitutive o alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
- La legittimità della sospensione obbligatoria va valutata in relazione alla conoscenza effettiva, da parte dell'Amministrazione, dell'esecutività della condanna e delle modalità di esecuzione della pena; non sussiste tardività se il provvedimento è adottato dopo tale conoscenza.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere ritenuto insussistente o non prevalente quando al militare sospeso spetti la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, secondo quanto indicato nel provvedimento di sospensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →