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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della determina del 18 dicembre 2018, recante irrogazione di sanzione pecuniaria per ritardato versamento di somme riscosse a titolo di tributi comunali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con accertamento dei diritti derivanti dal contratto di concessione.

Giustizia amministrativa201900030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina comunale del 18 dicembre 2018 di irrogazione di una sanzione pecuniaria per il ritardato versamento di tributi comunali riscossi dalla concessionaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determina sanzionatoria deducendo la violazione degli artt. 22, 47 e 54 del d.lgs. n. 112/1999, degli artt. 5 e 22 della convenzione del 16 dicembre 2005 e l'incompetenza dell'organo comunale. In particolare, ha sostenuto che la convenzione richiamasse soltanto l'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999 e non attribuisse al Comune il potere sanzionatorio, spettante invece allo Stato ai sensi dell'art. 54; che l'art. 47 riguardasse esclusivamente la riscossione tramite ruolo e non quella spontanea o ordinaria; che la convenzione facesse riferimento soltanto agli avvisi Tarsu e non anche agli avvisi Ici; e che il Settore Entrate Tributarie fosse incompetente. In via subordinata, ha contestato il calcolo dei termini per il versamento, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla concreta disponibilità delle somme e, quanto alla Tari 2014, che i versamenti fossero stati effettuati anticipatamente. Dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione amministrativa, qualificando la controversia come attinente all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio e non a una controversia tributaria. Il giudizio è stato quindi riassunto dalla società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 5 della convenzione richiamasse, in via analogica, l'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999 quanto ai termini per il versamento dei tributi riscossi e che il potere sanzionatorio del Comune derivasse dall'art. 22 della convenzione, il quale rinviava per quanto non regolato al d.lgs. n. 112/1999, incluso l'art. 47. Il riferimento dell'art. 47 all'ente creditore è stato considerato compatibile con la competenza comunale. L'art. 54 del medesimo decreto non individua l'autorità competente, ma disciplina soltanto la procedura di irrogazione delle sanzioni, sicché non esclude il potere del Comune. Il Collegio ha inoltre rilevato che la convenzione comprendeva sia la riscossione spontanea o ordinaria sia quella coattiva tramite ruolo; che l'art. 5 non era limitato alla Tarsu, poiché imponeva di indicare il tipo di imposta per ogni versamento; e che la competenza comunale anche per l'Ici risultava dalle premesse e dall'art. 2 della convenzione. Il Direttore del Settore Entrate Tributarie è stato ritenuto organo competente, essendo il medesimo organo che aveva stipulato la convenzione. Le censure sul calcolo dei termini sono state ritenute generiche e comunque tardivamente precisate mediante una relazione tecnica prodotta dopo la riassunzione, in violazione dei termini decadenziali per l'impugnazione previsti dagli artt. 29 e 41 c.p.a. Nel merito, il TAR ha escluso che il dies a quo potesse coincidere con la data di registrazione dell'introito da parte della concessionaria, poiché tale data dipendeva dalla volontà della società e poteva essere successiva anche di molto all'effettivo incasso. È stata infine ritenuta non provata l'anticipazione dei versamenti relativi alla Tari 2014. La determina è stata quindi ritenuta immune dalle censure dedotte. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 112/1999

    La disposizione è stata richiamata, anche tramite la convenzione, per individuare i termini entro i quali il concessionario deve versare all'amministrazione le somme riscosse.

  • art. 47 d.lgs. n. 112/1999

    La disposizione è stata ritenuta applicabile tramite il rinvio contenuto nella convenzione e compatibile con l'irrogazione della sanzione da parte dell'ente creditore titolare del tributo.

  • art. 54 d.lgs. n. 112/1999

    La norma disciplina la procedura di irrogazione delle sanzioni, ma non individua l'autorità competente e non esclude quindi il potere sanzionatorio comunale.

  • artt. 5 e 22 della Convenzione del 16 dicembre 2005

    Le clausole convenzionali sono state interpretate nel senso di ricomprendere i termini di versamento, il rinvio alla disciplina sanzionatoria del d.lgs. n. 112/1999 e sia la riscossione ordinaria sia quella coattiva, per diverse tipologie di tributi comunali.

  • art. 29 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per affermare la tardività della specificazione di censure introdotte oltre il termine decadenziale di impugnazione.

  • art. 41 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 29 c.p.a. per escludere che, dopo la riassunzione, potessero essere introdotte o precisate tardivamente nuove contestazioni sostanziali.

Massime di principio

  • Quando una convenzione per la riscossione dei tributi comunali richiama, per quanto non regolato, la disciplina del d.lgs. n. 112/1999, il rinvio può comprendere anche la disciplina sanzionatoria dell'art. 47, se la convenzione attribuisce all'ente creditore poteri conseguenti agli inadempimenti del concessionario.
  • L'art. 54 del d.lgs. n. 112/1999, disciplinando la procedura di irrogazione delle sanzioni, non attribuisce necessariamente la competenza sanzionatoria allo Stato né esclude quella dell'ente creditore, quando quest'ultima risulti dalla convenzione e dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini del computo del termine entro cui il concessionario deve riversare le somme riscosse, il dies a quo non può essere ancorato alla mera data di registrazione contabile dell'introito se tale data dipende dalla volontà del concessionario e può essere successiva all'effettivo incasso; rileva invece l'effettiva riscossione delle somme.
  • Nel giudizio amministrativo, la precisazione sostanziale di censure già dedotte, effettuata soltanto dopo la riassunzione del processo mediante una relazione tecnica, è preclusa se viola i termini decadenziali per l'impugnazione.
  • La genericità della contestazione sul calcolo dei termini di versamento e la mancata prova dell'anticipazione dei riversamenti impediscono di invalidare la sanzione irrogata al concessionario.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiRegolamenti e atti amministrativi generaliGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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