Sentenza n. 4740/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 2032/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 16210/2024, pubblicata in data 14/03/2025, e notificata il 07/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2032/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il loro diritto a fruire del beneficio di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 3.000 euro quanto a una ricorrente, 1.500 euro quanto a un'altra, 500 euro quanto a una terza e 1.000 euro quanto al quarto ricorrente. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali, nonché la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consentono di procedere contro l'inerzia dell'amministrazione obbligata.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto a un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria o un beneficio economicamente fungibile, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire materialmente di un beneficio è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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