Sentenza n. 10384/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2025 per il riconoscimento del proprio titolo di studio conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda del 16 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Ha lamentato il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all'insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza risultare avere concluso il procedimento né avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, provvedere sul riconoscimento entro tre mesi; anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo indicato dal giudice è di quattro mesi. Poiché dalla domanda del 16 aprile 2025 non era intervenuto alcun provvedimento e non risultavano richieste di integrazione, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso consente di configurare il silenzio inadempimento, ove sussista l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche la fase di verifica e integrazione, il giudice indica un termine complessivo massimo di quattro mesi.
art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 104/2010
Il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta; il testo della sentenza applica tali poteri senza indicare espressamente la disposizione.
Massime di principio
- In presenza di una formale istanza rivolta a un'amministrazione competente e della scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio inadempimento, salvo che l'amministrazione dimostri l'inesistenza dell'obbligo di provvedere o la tempestiva definizione del procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il ritardo oltre tali termini integra silenzio inadempimento.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio impone all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza predeterminarne necessariamente il contenuto sostanziale.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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