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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13973/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma; la Corte non è entrata nel merito della censura sulle attenuanti perché il motivo era privo di specificità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica sia estrinsecamente, perché non si confrontava con le ragioni del diniego indicate dal giudice di merito, sia intrinsecamente, perché non indicava quali specifici elementi concreti, asseritamente trascurati, avrebbero dovuto fondare la concessione delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Circostanza aggravante contestata unitamente al reato di furto, richiamata nella sentenza di merito confermata.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la censura sul diniego era generica e non specificava elementi concreti trascurati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La doglianza contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica: non basta lamentare in astratto un vizio di motivazione, ma occorre confrontarsi con le ragioni poste dal giudice a fondamento del diniego.
  • È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso che non indichi quali circostanze concrete, se valutate, avrebbero potuto condurre alla concessione delle attenuanti richieste.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di richieste già disattese, ma deve evidenziare puntualmente l'illogicità o la carenza del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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