Corte di giustizia, Sentenza C-566/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019. — JR e YC. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel (Luxembourg) e dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale. — Cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la procura francese può emettere un mandato d'arresto europeo come "autorità giudiziaria emittente" se gode di garanzie di indipendenza dal potere esecutivo. Ha inoltre precisato che non è indispensabile un ricorso distinto contro il mandato, purché l'ordinamento nazionale assicuri un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità e proporzionalità dell'emissione. La decisione si colloca nel solco delle sentenze OG e PI e PF del 27 maggio 2019.
Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura francese: qualifica della procura come "autorità giudiziaria emittente" e sufficienza del controllo giurisdizionale sulla proporzionalità dell'emissione.
La questione giuridica
Se i magistrati della procura francese, pur sottoposti a direzione e controllo gerarchici, possano essere considerati "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI; e se il requisito della tutela giurisdizionale effettiva, in particolare quanto al controllo della proporzionalità del mandato d'arresto europeo, sia soddisfatto quando tale controllo è svolto da un giudice nazionale prima o, comunque, anche dopo l'emissione del mandato e la consegna della persona ricercata.
Principio di diritto
Rientrano nella nozione di "autorità giudiziaria emittente" dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 i magistrati della procura di uno Stato membro quando, pur inseriti in una struttura gerarchica e incaricati dell'azione pubblica, il loro status offre garanzie di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'emissione del mandato d'arresto europeo. Inoltre, il requisito della tutela giurisdizionale effettiva è rispettato se, nell'ordinamento dello Stato membro emittente, le condizioni per emettere il mandato e soprattutto la sua proporzionalità sono soggette a un sindacato giurisdizionale, anche se tale controllo avviene prima dell'emissione o può essere esercitato successivamente alla consegna della persona ricercata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Considerando 5, 6, 10 e 12, decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 64 Costituzione francese del 4 ottobre 1958
- Articolo 5 ordinanza n. 58-1270 del 22 dicembre 1958
- Articoli 30, 31, 36, 122, 131, 170 e 695-16 CPP francese
- Articolo 23 bis Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 107 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 10 direttiva 2013/48/UE
- Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura francese: autorità giudiziaria emittente e controllo giurisdizionale
Le cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU riguardano due rinvii pregiudiziali in materia di mandato d'arresto europeo, proposti nell'ambito dell'esecuzione in Lussemburgo e nei Paesi Bassi di mandati emessi da procure francesi ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La Corte è chiamata a precisare sia la nozione di "autorità giudiziaria emittente" dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, sia il contenuto del requisito di tutela giurisdizionale effettiva relativo al controllo della proporzionalità del mandato.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-566/19 PPU, il procureur de la République di Lione emette un mandato d'arresto europeo contro JR, fondato su un mandato d'arresto nazionale del giudice istruttore. In Lussemburgo, la persona viene arrestata ma poi rimessa in libertà; successivamente la giurisdizione lussemburghese accoglie la domanda di consegna alle autorità francesi, mentre JR contesta la validità del mandato europeo sostenendo che la procura francese non sarebbe un'autorità giudiziaria emittente perché soggetta a istruzioni indirette del potere esecutivo.
Nella causa C-626/19 PPU, il procureur de la République di Tours emette un mandato d'arresto europeo contro YC, anch'esso fondato su un mandato d'arresto nazionale emesso dal giudice istruttore. Il rechtbank Amsterdam chiede se la procura possa essere considerata autorità giudiziaria emittente e, in caso contrario, se la tutela giurisdizionale effettiva sia assicurata da un controllo giudiziario sulla proporzionalità effettuato prima dell'emissione o comunque dopo la consegna della persona ricercata.
Normativa rilevante
La decisione quadro 2002/584 disciplina il mandato d'arresto europeo come decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro per l'arresto e la consegna di una persona ricercata ai fini dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena. Rilevano in particolare:
- il considerando 5, sul superamento dell'estradizione tra Stati membri;
- il considerando 6, sul principio di riconoscimento reciproco;
- il considerando 10, sul rapporto con la fiducia reciproca;
- il considerando 12, sul rispetto dei diritti fondamentali;
- l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sulla natura del mandato e sull'obbligo di esecuzione;
- l'articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente.
La Corte richiama inoltre l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, quale base del principio di riconoscimento reciproco nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la direttiva 2013/48/UE, articolo 10, per le garanzie difensive della persona ricercata.
Quanto al diritto francese, sono rilevanti l'articolo 64 della Costituzione, gli articoli 5, 30, 31 e 36 del CPP sullo status e sulle funzioni del pubblico ministero, nonché gli articoli 122, 131, 170 e 695-16 del CPP sulla emissione dei mandati e sulla possibilità di impugnazione per nullità.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
I giudici del rinvio chiedono, in sostanza:
- se i magistrati della procura francese, incaricati dell'azione pubblica e soggetti a direzione gerarchica interna, possano essere qualificati come "autorità giudiziaria emittente";
- se l'indipendenza richiesta dall'articolo 6, paragrafo 1, sia compromessa dal loro inserimento nella catena gerarchica del pubblico ministero;
- se il controllo di proporzionalità richiesto dalla sentenza OG e PI possa dirsi soddisfatto quando è svolto da un giudice prima della decisione della procura oppure quando sia possibile un ricorso di nullità dopo la consegna della persona ricercata.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "autorità giudiziaria emittente"
La Corte ricorda che la nozione di "autorità giudiziaria emittente" richiede un'interpretazione autonoma e uniforme nell'Unione. Essa può includere autorità che non siano necessariamente giudici o organi giurisdizionali, purché partecipino all'amministrazione della giustizia penale e agiscano in modo indipendente nell'esercizio delle funzioni connesse all'emissione del mandato.
La Corte precisa che l'indipendenza richiesta esige che l'autorità non sia esposta a un rischio di istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Tuttavia, questo non esclude le istruzioni interne provenienti da superiori gerarchici appartenenti anch'essi alla procura.
Applicando tali criteri al caso francese, la Corte osserva che:
- i magistrati della procura partecipano all'amministrazione della giustizia penale;
- l'articolo 64 della Costituzione francese e l'articolo 30 del CPP garantiscono che il Ministro della Giustizia non possa impartire istruzioni nei singoli procedimenti, ma solo orientamenti generali di politica penale;
- l'articolo 31 del CPP impone al pubblico ministero di agire nel rispetto del principio di imparzialità;
- il vincolo gerarchico interno non è di per sé incompatibile con l'indipendenza richiesta, poiché non deriva dal potere esecutivo.
La Corte conclude quindi che la procura francese può rientrare nella nozione di autorità giudiziaria emittente se il suo status le assicura una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'ambito dell'emissione del mandato d'arresto europeo.
Ragionamento della Corte sulla tutela giurisdizionale effettiva
La Corte ribadisce che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda su una tutela su due livelli:
- un primo livello, al momento dell'adozione della decisione nazionale su cui il mandato si fonda;
- un secondo livello, al momento dell'emissione del mandato d'arresto europeo.
Quando l'autorità emittente non è un organo giurisdizionale, la decisione di emettere il mandato e, in particolare, la sua proporzionalità devono poter essere sottoposte a un ricorso giurisdizionale conforme alla tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, la Corte chiarisce che la decisione quadro non impone necessariamente un ricorso distinto contro il mandato europeo: è sufficiente che l'ordinamento nazionale assicuri in modo effettivo il controllo giurisdizionale richiesto, secondo modalità procedurali che possono variare da uno Stato membro all'altro.
Nel caso francese, la Corte valorizza il fatto che il mandato europeo deriva da un mandato d'arresto nazionale emesso da un giudice, di regola il giudice istruttore, il quale esamina già le condizioni e la proporzionalità. Inoltre, secondo le informazioni fornite, la decisione della procura può essere oggetto di un'azione di nullità ai sensi dell'articolo 170 CPP, disponibile durante l'istruttoria e, per chi non sia ancora parte del procedimento, anche dopo la consegna effettiva e la comparizione davanti al giudice istruttore.
Per la Corte, questo sistema consente un controllo giurisdizionale preliminare o comunque successivo, ma comunque effettivo, della proporzionalità della decisione di emettere il mandato. Ne deriva che il requisito della tutela giurisdizionale effettiva è soddisfatto.
Decisione della Corte
La Corte risponde dichiarando che:
- i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell'azione pubblica e posti sotto direzione e controllo gerarchico, rientrano nella nozione di "autorità giudiziaria emittente" se il loro status garantisce indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo;
- i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva sono soddisfatti quando, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l'emissione del mandato e soprattutto la sua proporzionalità sono oggetto di un sindacato giurisdizionale in quello Stato.
Principi ricavabili dalla sentenza
La pronuncia consolida tre punti centrali nella disciplina del mandato d'arresto europeo:
- il pubblico ministero può essere autorità giudiziaria emittente, se è protetto da interferenze del potere esecutivo;
- l'indipendenza richiesta riguarda l'assenza di istruzioni esterne, non la presenza di una gerarchia interna alla procura;
- la tutela giurisdizionale effettiva non esige necessariamente un rimedio autonomo contro il mandato europeo, purché il controllo giudiziario sulla legalità e proporzionalità sia effettivamente garantito dall'ordinamento nazionale.
Collegamenti giurisprudenziali
La Corte si colloca nel solco delle sentenze del 27 maggio 2019:
- OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU;
- PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18.
Da tali precedenti la Corte riprende i criteri sull'indipendenza dell'autorità emittente e sul controllo giurisdizionale della decisione di emettere il mandato d'arresto europeo.
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