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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-627/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019. — ZB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena. — Causa C-627/19 PPU

Giurisprudenza europea62019CJ0627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per i mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione di una pena, non è richiesto un rimedio giurisdizionale autonomo contro la decisione della procura di emetterli. La tutela dei diritti fondamentali è ritenuta già garantita dalla precedente sentenza di condanna, mentre la proporzionalità discende dalla pena stessa. La pronuncia distingue tale ipotesi da quella dei mandati emessi ai fini dell’esercizio dell’azione penale, per i quali la giurisprudenza aveva invece richiesto un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione di emissione.

Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura per l’esecuzione di una pena: è necessario un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione di emissione?

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2002/584/GAI osti a una normativa nazionale che attribuisce a una procura, pur indipendente e partecipante all’amministrazione della giustizia, il potere di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena, senza prevedere un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione di emissione e, in particolare, contro la sua proporzionalità.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la decisione quadro 2002/584/GAI non osta a una normativa nazionale che consente a un’autorità di procura, partecipante all’amministrazione della giustizia ma non organo giurisdizionale, di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena senza prevedere un ricorso giurisdizionale distinto contro tale decisione. Ciò perché, quando il mandato si fonda su una sentenza esecutiva che ha già definito la colpevolezza dell’interessato con le garanzie dell’articolo 47 della Carta, la tutela giurisdizionale effettiva è già assicurata dal procedimento giurisdizionale che ha portato alla condanna e la proporzionalità del mandato deriva dalla pena inflitta.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 6 UE
  • Articolo 7 UE
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea

Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura per l’esecuzione di una pena: assenza di obbligo di ricorso distinto

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso in Belgio dal procuratore del Re di Bruxelles per l’esecuzione di due pene detentive. La Corte interpreta la decisione quadro 2002/584/GAI, con particolare riguardo alla nozione di "autorità giudiziaria emittente" e alle garanzie di tutela giurisdizionale effettiva.

Fatti e procedimento principale

ZB era ricercato sulla base di un mandato d’arresto europeo del 24 aprile 2019, emesso dalla procura di Bruxelles a seguito di una sentenza del tribunal de première instance francophone de Bruxelles del 7 febbraio 2019, che lo aveva condannato a trenta mesi e a un anno di reclusione. Arrestato nei Paesi Bassi il 3 maggio 2019, ZB ha visto sottoposto il mandato al rechtbank Amsterdam per l’esecuzione.

Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo le informazioni fornite dal Belgio, la procura partecipa all’amministrazione della giustizia ed è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; tuttavia, la normativa belga sul mandato d’arresto europeo non prevedeva un ricorso distinto contro la decisione di emissione. Da qui il dubbio se la giurisprudenza resa nelle cause OG e PI e PF, relativa ai mandati emessi ai fini dell’azione penale, si applicasse anche ai mandati emessi per l’esecuzione di una pena.

Questione pregiudiziale

La questione verteva essenzialmente sulla compatibilità con la decisione quadro 2002/584 di una normativa nazionale che:

  • attribuisce alla procura il potere di emettere un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una pena;
  • non prevede un ricorso giurisdizionale distinto avverso la decisione di emissione;
  • non consente quindi un controllo separato sulla proporzionalità del mandato.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • i considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584, che valorizzano il principio di riconoscimento reciproco e l’elevato livello di fiducia tra Stati membri;
  • l’articolo 1, paragrafi 1-3, sulla definizione del mandato d’arresto europeo e sull’obbligo di esecuzione;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, sul campo di applicazione, inclusa la soglia minima di quattro mesi quando vi sia una condanna;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettere c) e f), sul contenuto del mandato;
  • l’articolo 47 della Carta, richiamato per il tema della tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di fiducia reciproca e sul riconoscimento reciproco, che impongono agli Stati membri di eseguire, in linea di principio, i mandati emessi in conformità della decisione quadro.

Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui, per i mandati emessi ai fini dell’esercizio dell’azione penale, quando l’autorità emittente non è un organo giurisdizionale, la decisione di emissione e la sua proporzionalità devono poter essere sottoposte a un ricorso giurisdizionale conforme ai requisiti della tutela effettiva. Tuttavia, la Corte distingue nettamente questa ipotesi da quella in esame.

Nel caso di un mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, la base del mandato è una sentenza esecutiva pronunciata da un giudice o da un organo giurisdizionale, all’esito di un procedimento che ha già garantito i diritti fondamentali e l’articolo 47 della Carta. Perciò:

  • il controllo giurisdizionale richiesto a tutela dell’interessato è già svolto nel procedimento che ha condotto alla condanna;
  • l’autorità di esecuzione può presumere che quella sentenza sia stata adottata nel rispetto delle garanzie fondamentali;
  • la proporzionalità del mandato è in sostanza desumibile dalla condanna stessa, che deve riguardare una pena o misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.

La Corte sottolinea quindi che, in questa specifica ipotesi, non è necessario un rimedio giurisdizionale autonomo contro la decisione di emissione del mandato d’arresto europeo.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che la decisione quadro 2002/584/GAI non osta a una normativa di uno Stato membro che attribuisce alla procura il potere di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena, pur senza prevedere un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione di emissione.

Principio affermato

Per i mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione di una pena, la tutela giurisdizionale effettiva è soddisfatta dal procedimento giurisdizionale che ha portato alla condanna; non occorre dunque un controllo giudiziario separato sulla decisione della procura di emettere il mandato, né sulla sua proporzionalità, purché il mandato si fondi su una sentenza esecutiva valida.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocotutela giurisdizionale effettivaesecuzione di pene detentive

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