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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-527/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2019. — Margarita Tàpias contro Consiglio dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1° gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 – Sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per gli anni 2013 e 2014. — Causa T-527/16

Giurisprudenza europea62016TJ0527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il ricorso di una funzionaria del Consiglio contro il foglio paga di gennaio 2014, che applicava per la prima volta il prelievo di solidarietà previsto dalla riforma statutaria del 2013. Ha ritenuto tardiva e quindi irricevibile la contestazione della sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni, perché il primo atto lesivo era il foglio paga di dicembre 2013. Sul prelievo di solidarietà, invece, ha respinto tutte le censure di illegittimità, confermando la validità della scelta legislativa di applicarlo dal 1o gennaio 2014 anche durante il periodo di blocco dell’attualizzazione.

Impugnazione del foglio paga di gennaio 2014 di una funzionaria del Consiglio: ricevibilità del ricorso e legittimità del prelievo di solidarietà introdotto dal regolamento n. 1023/2013 durante la sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni

La questione giuridica

Nei ricorsi ex articolo 270 TFUE contro un foglio paga, se il mese di gennaio 2014 costituisse il primo atto lesivo impugnabile quanto all’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto (sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni) e/o dell’articolo 66 bis dello Statuto (prelievo di solidarietà), e se, in via di eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE, il regolamento n. 1023/2013 fosse invalido per violazione dei diritti fondamentali di concertazione/negoziazione, della procedura legislativa, dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità, dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa all’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, perché il primo foglio paga lesivo era quello di dicembre 2013 e il foglio di gennaio 2014 era meramente confermativo; invece ha ritenuto ricevibile la censura relativa all’articolo 66 bis dello Statuto, ma l’ha respinta nel merito. Il prelievo di solidarietà poteva essere validamente applicato dal 1o gennaio 2014 anche durante la sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni, poiché il legislatore dell’Unione disponeva di un ampio potere discrezionale e non vi era violazione né della procedura legislativa, né dell’obbligo di motivazione, né dei principi di proporzionalità, diritti acquisiti e legittimo affidamento; inoltre, le censure relative alla concertazione e alla consultazione sono state respinte in parte come irrilevanti o irricevibili e in parte come infondate.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 294 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 336 TFUE
  • Articolo 15 TUE
  • Articolo 65 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 66 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato XI dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA)
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3831/91
  • Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 12, 27 e 28

Impugnazione del foglio paga di gennaio 2014 e prelievo di solidarietà

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Consiglio contro il foglio paga di gennaio 2014. La controversia nasce dall’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che ha riformato lo Statuto introducendo, da un lato, la sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni per gli anni 2013 e 2014 e, dall’altro, un prelievo di solidarietà a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatti e procedimento

La ricorrente, funzionaria del Consiglio, ha ricevuto il foglio paga di gennaio 2014 il 14 gennaio 2014 e ha presentato reclamo il 1o aprile 2014. Il Consiglio ha respinto il reclamo il 17 luglio 2014. Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, è poi stato trasferito al Tribunale ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192. Il Parlamento europeo è intervenuto a sostegno del Consiglio.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso del personale dell’Unione;
  • l’articolo 277 TFUE, per l’eccezione di illegittimità;
  • l’articolo 294 TFUE e l’articolo 336 TFUE, relativi alla procedura legislativa ordinaria per lo Statuto;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 15 TUE, sul ruolo del Consiglio europeo;
  • gli articoli 65 e 66 bis dello Statuto, come modificati dal regolamento n. 1023/2013;
  • l’articolo 10 dello Statuto, sulla consultazione del comitato dello Statuto;
  • l’articolo 10 ter e l’articolo 24 ter dello Statuto;
  • l’allegato XI dello Statuto;
  • gli articoli 12, 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricevibilità: quale foglio paga era impugnabile

Il Tribunale ricorda che un foglio paga, di regola, non è un atto lesivo autonomo, salvo che riveli per la prima volta un provvedimento individuale o l’applicazione per la prima volta di una norma generale che incida sui diritti pecuniari del funzionario. Applicando tale giurisprudenza, il Tribunale ha stabilito che:

  • per quanto riguarda l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, il primo atto lesivo era il foglio paga di dicembre 2013, non quello di gennaio 2014; il ricorso è quindi irricevibile su questo punto perché il foglio paga di gennaio 2014 è solo confermativo;
  • per quanto riguarda l’articolo 66 bis dello Statuto, il foglio paga di gennaio 2014 costituiva la prima applicazione nei confronti della ricorrente del prelievo di solidarietà, sicché il ricorso è ricevibile in questa parte.

Eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE

La ricorrente ha contestato la legittimità del regolamento n. 1023/2013 solo in via incidentale, sostenendo che esso avrebbe introdotto un prelievo di solidarietà mentre l’attualizzazione delle retribuzioni era sospesa. Il Tribunale chiarisce che l’eccezione di illegittimità può essere esaminata solo nella misura in cui esista un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e la disposizione contestata; quindi, nella specie, solo con riferimento all’articolo 66 bis dello Statuto, non già all’articolo 65, paragrafo 4.

Diritti fondamentali, consultazione e concertazione

Sul secondo motivo, il Tribunale distingue tra:

  • la libertà di associazione e i diritti di informazione, consultazione e negoziazione della Carta;
  • le modalità concrete di esercizio di tali diritti previste dallo Statuto e dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.

Quanto all’articolo 10 dello Statuto, il Tribunale esclude che la Commissione fosse tenuta a sottoporre al comitato dello Statuto il primo progetto del 29 giugno 2011, poiché non si trattava ancora di una proposta formale di revisione. Quanto alla consultazione del luglio 2013, essa è stata ritenuta valida: la Commissione non aveva modificato la propria proposta in modo tale da imporre una nuova consultazione prima dell’adozione finale.

Quanto alla procedura di concertazione, il Tribunale respinge le censure relative alle riunioni della commissione di concertazione del 6 maggio e del 20 giugno 2013, richiamando le sentenze U4U e USFSPEI. In particolare, il Consiglio non era tenuto a trasmettere documenti scritti alle OSP in tutte le fasi, soprattutto quando il testo finale non era ancora materialmente disponibile; inoltre, il presidente della commissione di concertazione ha effettivamente riferito al Coreper sui risultati degli incontri. È stata respinta anche la censura secondo cui la commissione avrebbe dovuto riunirsi per tutta la fase di trilogo.

Il Tribunale dichiara irricevibile la censura fondata sull’articolo 24 ter dello Statuto per carenza di motivazione dell’atto di ricorso e ritiene non pertinente, rispetto all’articolo 28 della Carta, la contestazione della procedura di concertazione, perché tale procedura attiene all’articolo 27 della Carta e non disciplina la negoziazione collettiva nel senso invocato dalla ricorrente.

Procedura legislativa e ruolo del Consiglio europeo

Sul quinto motivo, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296 TFUE e il Consiglio europeo l’articolo 15 TUE. Le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 non avevano valore legislativo, e in ogni caso il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento n. 1023/2013 attraverso la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 336 TFUE e dall’articolo 294 TFUE. Il fatto che il legislatore abbia tenuto conto di orientamenti politici del Consiglio europeo non costituisce, di per sé, un vizio della procedura.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione del regolamento n. 1023/2013, in particolare dei considerando 11, 12 e 13. Tali considerando spiegano che il prelievo di solidarietà mira a compensare i vantaggi potenziali derivanti dal meccanismo di attualizzazione, a contribuire al consolidamento delle finanze pubbliche e a riflettere la congiuntura economica e sociale difficile nell’Unione. Il rinvio alle conclusioni del Consiglio europeo è considerato legittimo e non contrario all’articolo 296 TFUE.

Parallelismo tra attualizzazione e prelievo di solidarietà

La ricorrente sosteneva che il prelievo di solidarietà avrebbe senso solo se collegato all’attualizzazione delle retribuzioni, secondo un principio di parallelismo desunto dalla giurisprudenza precedente. Il Tribunale osserva che le sentenze invocate riguardavano misure diverse e non consacravano un principio generale secondo cui un prelievo possa applicarsi solo quando opera contemporaneamente il meccanismo di attualizzazione. Il legislatore, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, poteva dunque prevedere che il prelievo di solidarietà si applicasse anche durante la sospensione dell’attualizzazione.

Diritti acquisiti e legittimo affidamento

Il Tribunale respinge la censura relativa ai diritti acquisiti: la ricorrente non poteva rivendicare un diritto acquisito a mantenere il collegamento tra prelievo e attualizzazione, perché il precedente sistema era cessato al 31 dicembre 2012. Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che il legislatore può modificare per il futuro lo Statuto anche in senso meno favorevole, purché ricorrano, se del caso, misure transitorie adeguate. Nella fattispecie, però, la ricorrente non dimostra alcuna lesione di diritti acquisiti che imponesse un periodo transitorio; inoltre, la sua situazione concreta non era toccata dall’aliquota del 7% prevista per i gradi più elevati.

Proporzionalità

Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale limita l’esame al solo prelievo di solidarietà, poiché la censura sulla sospensione dell’attualizzazione è irrilevante ai fini del ricorso ricevibile. Valutando la misura in relazione agli obiettivi dichiarati dal legislatore — consolidamento di bilancio, risposta ai vincoli economici e solidarietà della funzione pubblica europea — il Tribunale conclude che l’applicazione del prelievo dal 1o gennaio 2014, pur in presenza della sospensione dell’attualizzazione, non è manifestamente sproporzionata. Non risulta neppure uno sviamento di potere o un errore manifesto di valutazione.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese, mentre il Parlamento europeo, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearetribuzioni e prelievi sui funzionarirecevibilità del ricorsoprocedura legislativa dell’unione europeadiritti fondamentali dei lavoratori pubblici

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