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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-143/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019. — Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 15 e 66 – Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea – Marchio relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio – Apposizione sull’imballaggio dei prodotti per i quali il marchio è registrato. — Causa C-143/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i criteri per valutare l’uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea apposto sugli imballaggi dei prodotti. Ha censurato il Tribunale per non avere esaminato, in modo concreto e per categorie di prodotti, se tale uso fosse idoneo a creare o conservare uno sbocco commerciale. In conseguenza, ha annullato la sentenza impugnata e la decisione dell’EUIPO.

Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea: l’apposizione del segno sugli imballaggi dei prodotti può integrare uso effettivo per i prodotti stessi se, alla luce del mercato e della natura dei beni, contribuisce a creare o conservare uno sbocco commerciale.

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 15 e 66 del regolamento (CE) n. 207/2009, l’uso di un marchio collettivo dell’Unione europea apposto sugli imballaggi dei prodotti registrati possa essere qualificato come uso effettivo del marchio per tali prodotti, e quali criteri vadano applicati per valutare se tale uso sia idoneo a creare o conservare uno sbocco commerciale.

Principio di diritto

Un marchio collettivo dell’Unione europea è oggetto di uso effettivo quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, cioè per distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, e quando tale uso, valutato in concreto alla luce della natura dei prodotti, delle caratteristiche del mercato e delle modalità di impiego, è idoneo a creare o conservare uno sbocco commerciale per i prodotti o servizi interessati. La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, ha annullato anche la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, perché il Tribunale non aveva esaminato se l’apposizione del marchio sugli imballaggi dei prodotti, nei settori economici interessati, fosse un uso giustificato per mantenere o creare quote di mercato per taluni prodotti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 66 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 56
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 61
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 184
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea apposto sugli imballaggi

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decadenza parziale del marchio collettivo dell’Unione europea costituito dal noto simbolo del cerchio con due frecce. La questione centrale è se l’apposizione del marchio sugli imballaggi dei prodotti registrati possa integrare un uso effettivo del marchio anche per i prodotti stessi.

Fatti e procedimento amministrativo

La DGP aveva depositato nel 1996 una domanda di registrazione del segno come marchio collettivo dell’Unione europea per una gamma molto ampia di prodotti delle classi da 1 a 34 e per alcuni servizi delle classi 35, 39, 40 e 42. Secondo il regolamento d’uso allegato alla domanda, il marchio serviva a consentire ai consumatori e ai commercianti di riconoscere gli imballaggi che partecipavano al sistema di riciclaggio della DGP e i prodotti confezionati in tal modo.

Nel 2012 Halston Properties s r o. aveva chiesto la decadenza parziale per non uso ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto in parte la domanda, dichiarando la decadenza per quasi tutti i prodotti, salvo gli imballaggi. La quinta commissione di ricorso aveva confermato la decadenza.

Sentenza del Tribunale

Il Tribunale aveva ritenuto che il marchio fosse percepito dal pubblico soprattutto come indicazione della possibilità di raccolta e recupero degli imballaggi, e non come indicazione dell’origine dei prodotti. Pur riconoscendo che il marchio era usato in numerosi Stati membri sugli imballaggi, aveva concluso che tale uso non provava un uso effettivo per i prodotti. Aveva inoltre affermato che il segno non serviva a creare o mantenere uno sbocco per i prodotti, ma solo per gli imballaggi.

Quadro normativo rilevante

La Corte ha richiamato, nel regolamento n. 207/2009:

  • l’articolo 15, paragrafo 1, sull’uso effettivo del marchio entro cinque anni dalla registrazione;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sulla decadenza per non uso;
  • l’articolo 51, paragrafo 2, sulla decadenza limitata ai soli prodotti o servizi interessati;
  • l’articolo 66, paragrafi 1 e 3, che disciplina i marchi collettivi e l’applicazione ad essi delle disposizioni generali, salvo eccezioni;
  • l’articolo 67, sul regolamento d’uso del marchio collettivo. La Corte ha ricordato che le corrispondenti disposizioni sono poi confluite nel regolamento (UE) 2017/1001.

Motivo di impugnazione

La DGP sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo errato la nozione di uso effettivo, trascurando la specificità dei marchi collettivi. A suo avviso, il fatto che il marchio fosse apposto sugli imballaggi dei prodotti, e che il pubblico lo associasse a un comportamento ecologico dei produttori e distributori aderenti al sistema DGP, doveva essere considerato uso per i prodotti registrati.

L’EUIPO replicava che non basta un uso qualsiasi del segno in relazione ai prodotti: è necessario un nesso oggettivo e sufficientemente concreto con i prodotti medesimi, nesso che nella specie mancava, poiché il marchio riguardava solo il sistema di gestione degli imballaggi.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto affermato che l’articolo 66, paragrafo 3, rende applicabili ai marchi collettivi anche gli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009, salvo deroghe specifiche. Ha poi ribadito che la funzione essenziale di un marchio collettivo è distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, e non indicare, come avviene per i marchi individuali, una sola identità d’origine sotto un unico centro di controllo.

La Corte ha precisato che l’uso effettivo di un marchio, anche collettivo, sussiste quando esso è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e in modo da creare o conservare uno sbocco commerciale. Tuttavia, il Tribunale, pur avendo richiamato i criteri giurisprudenziali pertinenti, non li aveva applicati correttamente al caso concreto.

In particolare, la Corte ha rilevato che il Tribunale si era limitato ad affermare, in termini generali, che il marchio era percepito come indicazione del sistema di raccolta e recupero degli imballaggi, senza esaminare se, nei diversi settori economici interessati, l’indicazione sull’imballaggio dell’adesione a tale sistema fosse giustificata per conservare o creare quote di mercato per i prodotti. Un simile esame avrebbe dovuto tener conto della natura dei prodotti e delle caratteristiche dei mercati, eventualmente distinguendo tra categorie di beni, specie per prodotti di consumo quotidiano come alimenti, bevande e prodotti per l’igiene, per i quali la gestione ecologica dell’imballaggio può incidere sulle scelte di acquisto.

La Corte ha inoltre sottolineato che il ragionamento del Tribunale era contraddittorio, perché ammetteva che l’apposizione del marchio potesse influenzare la scelta del consumatore per la qualità dell’imballaggio, ma negava che ciò potesse contribuire a creare o conservare uno sbocco per i prodotti. Secondo la Corte, tale impostazione non rispettava i criteri dell’uso effettivo elaborati dalla propria giurisprudenza.

Decisione e dispositivo

La Corte ha accolto l’impugnazione, annullando la sentenza del Tribunale. Ritenendo la causa matura per la decisione nel merito, ha annullato anche la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2017. L’EUIPO è stato condannato alle spese del procedimento di impugnazione e del primo grado.

Principi ricavabili

La pronuncia afferma che:

  • per i marchi collettivi dell’Unione europea, l’uso effettivo va valutato alla luce della funzione di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese;
  • l’uso su imballaggi può rilevare anche per i prodotti, ma solo se, in concreto e secondo il settore economico interessato, esso è idoneo a creare o conservare uno sbocco commerciale;
  • in presenza di prodotti molto diversificati, il giudice deve effettuare un esame distinto per categorie di prodotti o, quantomeno, per gruppi omogenei;
  • non è sufficiente affermare, in modo astratto, che il segno riguarda solo l’imballaggio e non il prodotto, se l’uso del segno può incidere sulle decisioni di acquisto nel mercato dei prodotti registrati.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeamarchi collettividecadenza per non usoproprietà intellettualeimballaggi e riciclo

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