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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-625/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019. — XD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale. — Causa C-625/19 PPU

Giurisprudenza europea62019CJ0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di procedimento pregiudiziale d’urgenza, chiarisce i requisiti per qualificare la procura svedese come "autorità giudiziaria emittente" ai fini del mandato d’arresto europeo. Stabilisce che non serve necessariamente un ricorso separato contro il mandato emesso dalla procura, se l’ordinamento nazionale assicura un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità e sulla proporzionalità dell’emissione. Nel caso svedese, tale controllo risultava garantito dal sindacato del giudice sulla custodia cautelare e dalle possibilità di impugnazione. La Corte conclude quindi che la decisione quadro non osta a tale meccanismo.

Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura: i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva sono soddisfatti se, secondo il diritto dello Stato membro emittente, le condizioni di emissione e la proporzionalità del mandato sono sottoposte a sindacato giurisdizionale.

La questione giuridica

Se un rappresentante del pubblico ministero svedese, indipendente dal potere esecutivo e competente a emettere il mandato d’arresto europeo, possa essere considerato "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 quando la proporzionalità e le condizioni di emissione del mandato siano state previamente esaminate da un giudice nazionale prima dell’adozione formale del mandato stesso, e se ciò basti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

La Corte afferma che, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce alla procura il potere di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale, i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva richiesti dalla decisione quadro 2002/584 sono rispettati se le condizioni di emissione del mandato, e in particolare la sua proporzionalità, possono essere sottoposte a sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente; non è necessario che esista un ricorso autonomo avverso la sola decisione della procura, purché il controllo giudiziale sia effettivo e idoneo a verificare tali condizioni prima, contestualmente o anche dopo l’emissione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7 TUE
  • Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 6 UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2013/48/UE
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura e controllo giurisdizionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dal rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla procura svedese nei confronti di XD. La questione centrale concerneva l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e, in particolare, la nozione di "autorità giudiziaria emittente" quando il mandato sia emesso da una procura indipendente dal potere esecutivo.

Fatti e procedimento principale

XD era ricercato in Svezia per reati in materia di stupefacenti commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale operante in più Stati. Il 27 maggio 2019 la procura svedese emetteva un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in esecuzione di una decisione giudiziaria di custodia cautelare adottata lo stesso giorno dal Göteborgs tingsrätt.

XD veniva arrestato nei Paesi Bassi il 28 maggio 2019 e il pubblico ministero olandese chiedeva al rechtbank Amsterdam di esaminare il mandato. Il giudice del rinvio evidenziava che, secondo le informazioni ricevute dalla Svezia, la procura agisce in modo indipendente e che la proporzionalità dell’emissione del mandato sarebbe già stata valutata dal giudice svedese al momento della decisione sulla custodia cautelare. Tuttavia, dubitava che ciò bastasse a soddisfare i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva affermati dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza OG e PI.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI. In particolare:

  • l’articolo 1 definisce il mandato d’arresto europeo come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, definisce l’"autorità giudiziaria emittente" come l’autorità competente, secondo il diritto nazionale, a emettere il mandato;
  • gli articoli 3, 4, 4 bis e 5 disciplinano i casi di rifiuto o le condizioni di esecuzione.

Sono inoltre richiamati i considerando 5, 6, 10 e 12, che evidenziano il fondamento del meccanismo nel principio di riconoscimento reciproco, nel reciproco affidamento tra Stati membri e nel rispetto dei diritti fondamentali. La Corte menziona anche l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e la direttiva 2013/48/UE, in particolare l’articolo 10, relativo al diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione del giudice del rinvio: non si tratta di verificare se il giudice nazionale abbia previamente esaminato la proporzionalità del mandato prima della decisione della procura, ma se, in assenza di un ricorso distinto contro la decisione della procura, l’ordinamento garantisca comunque un controllo giurisdizionale effettivo sulle condizioni di emissione, in particolare sulla proporzionalità.

La Corte ricorda che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di fiducia reciproca e sul riconoscimento reciproco, che impongono in linea di principio l’esecuzione del mandato. Al tempo stesso, la giurisprudenza richiede una tutela su due livelli dei diritti della persona ricercata:

  • un primo livello di tutela al momento dell’adozione della decisione nazionale che giustifica il mandato;
  • un secondo livello al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

Quando l’autorità che emette il mandato non è un organo giurisdizionale, la sua decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale conforme ai requisiti della tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, la Corte precisa che la decisione quadro non impone necessariamente un ricorso autonomo contro la sola emissione del mandato: è sufficiente che il diritto nazionale assicuri, in modo effettivo, un controllo giurisdizionale sulle condizioni di emissione e sulla proporzionalità, prima, contestualmente o anche successivamente all’adozione del mandato.

Nel caso svedese, la Corte valorizza il fatto che:

  • il mandato d’arresto europeo deriva necessariamente da una decisione di custodia cautelare adottata da un giudice;
  • il giudice competente deve valutare la proporzionalità della misura e, secondo le informazioni fornite, anche della necessità di emettere un mandato d’arresto europeo;
  • la persona interessata può impugnare senza limiti di tempo la decisione di custodia cautelare;
  • l’annullamento di tale decisione comporta automaticamente la caducazione del mandato d’arresto europeo;
  • i giudici superiori chiamati a decidere sull’impugnazione verificano anch’essi la proporzionalità del mandato.

Questo sistema, secondo la Corte, consente un sindacato giurisdizionale effettivo e quindi soddisfa i requisiti imposti dalla decisione quadro.

Decisione

La Corte conclude che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva sono soddisfatti quando, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione del mandato d’arresto europeo e, in particolare, la sua proporzionalità sono oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

Portata pratica per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza chiarisce che la qualifica di "autorità giudiziaria emittente" non dipende necessariamente dall’esistenza di un ricorso separato contro l’atto della procura, ma dalla presenza complessiva di garanzie giurisdizionali effettive nell’ordinamento nazionale. In concreto, nei casi in cui l’emissione del mandato si innesti su una decisione giudiziale che già controlla necessità e proporzionalità, il requisito europeo può dirsi rispettato.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaletutela giurisdizionale effettivariconoscimento reciprocodiritti della difesa

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