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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-376/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019. — Slovenské elektrárne a.s. contro Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Najvyšší súd Slovenskej republikyl. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Obiettivi – Principio di non discriminazione – Prelievo speciale sui redditi di soggetti titolari di un’autorizzazione all’esercizio di attività nei settori regolamentati – Settore dell’energia elettrica. — Causa C-376/18

Giurisprudenza europea62018CJ0376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte suprema slovacca chiedeva se un prelievo speciale sui redditi delle imprese regolamentate, applicato anche agli operatori dell’energia elettrica, fosse compatibile con la direttiva 2009/72/CE. La Corte di giustizia ha qualificato il prelievo come misura fiscale generale, estranea alla disciplina del mercato interno dell’energia elettrica, e ha escluso che la direttiva osti a tale regime. Di conseguenza, le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva non si applicano a una normativa fiscale di questo tipo e il principio di non discriminazione non poteva essere autonomamente scrutinato nel caso di specie.

Direttiva 2009/72/CE e prelievo speciale sui redditi delle imprese regolamentate nel settore elettrico: la disciplina UE osta a un’imposta generale applicata anche agli operatori dell’energia elettrica?

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la direttiva 2009/72/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, nonché il principio di non discriminazione, ostino a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi delle imprese operanti in settori regolamentati, incluse le imprese del settore elettrico, applicato anche ai redditi derivanti da attività svolte all’estero e strutturato in modo differenziato tra operatori nazionali e operatori esteri.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2009/72/CE non osta a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi delle imprese operanti in settori regolamentati, comprese le imprese titolari di autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, quando tale prelievo ha natura di misura fiscale generale e non disciplina la fornitura di elettricità, l’organizzazione o il funzionamento del mercato elettrico, né i diritti dei consumatori o gli obblighi di concorrenza. Poiché la direttiva non armonizza le disposizioni fiscali, i suoi articoli 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, non si applicano a una siffatta imposta; inoltre, in assenza di un’altra norma UE pertinente, la Corte non ha potuto esaminare la misura alla luce del principio di non discriminazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 95 CE (richiamato nella giurisprudenza relativa al mercato interno e alle esclusioni fiscali)
  • Articolo 86 CE (richiamato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE)

Direttiva 2009/72/CE e prelievo speciale sui redditi delle imprese regolamentate nel settore elettrico

La Corte di giustizia, in rinvio pregiudiziale proposto dal Najvyšší súd Slovenskej republiky, ha esaminato la compatibilità con la direttiva 2009/72/CE di un prelievo speciale slovacco applicato ai redditi delle imprese operanti in settori regolamentati, incluse le imprese del settore elettrico. La controversia principale opponeva Slovenské elektrárne a.s. all’amministrazione tributaria slovacca in relazione a un avviso di accertamento fondato sulla legge n. 235/2012.

Fatti e procedimento principale

La normativa slovacca istituiva un prelievo speciale sui redditi di taluni soggetti titolari di un’autorizzazione a svolgere attività in settori regolamentati. Nel caso delle imprese del settore elettrico, il prelievo colpiva i soggetti che ricavavano almeno il 50% dei redditi dall’attività regolamentata. Il giudice del rinvio ha evidenziato che il prelievo si applicava ai soggetti regolamentati nazionali sui redditi derivanti da tutte le loro attività, anche estere, mentre i soggetti regolamentati stranieri erano colpiti solo per i redditi prodotti in Slovacchia.

Normativa rilevante

Sul versante UE, la Corte ha richiamato la direttiva 2009/72/CE, in particolare:

  • i considerando 1, 3, 4, 5 e 7, relativi alla creazione di un mercato interno dell’energia elettrica aperto e concorrenziale;
  • l’articolo 1, che definisce oggetto e ambito della direttiva;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, relativo agli obblighi di servizio pubblico, al servizio universale e alle misure di coesione economica, sociale e ambientale. La Corte ha inoltre richiamato il principio di non discriminazione come principio generale del diritto dell’Unione e ha osservato il rilievo dell’articolo 95 CE nella giurisprudenza sul ravvicinamento delle legislazioni del mercato interno, escluso però per le disposizioni fiscali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice slovacco domandava, in sostanza, se:

  • il prelievo speciale ostasse all’obiettivo della direttiva 2009/72/CE di realizzare un mercato dell’energia elettrica pienamente concorrenziale;
  • esso rientrasse tra le misure consentite dall’articolo 3 della direttiva, pur non perseguendo specificamente finalità di sicurezza dell’approvvigionamento, tutela ambientale o coesione;
  • la disciplina nazionale fosse incompatibile con i requisiti di trasparenza, non discriminazione e parità di accesso ai consumatori, anche alla luce del diverso trattamento tra operatori nazionali e stranieri.

Ricevibilità

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo slovacco e dalla Commissione. Ha ritenuto che la domanda contenesse un quadro di fatto e di diritto sufficiente e che i dubbi interpretativi fossero adeguatamente motivati. L’eventuale contestazione sulla pertinenza della direttiva rispetto alla controversia è stata considerata una questione di merito, non di ricevibilità.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricostruito la finalità della direttiva 2009/72/CE: creare un mercato interno dell’energia elettrica aperto e competitivo, garantendo nel contempo sicurezza dell’approvvigionamento, parità di condizioni e tutela dei consumatori. Ha poi chiarito che l’articolo 3 disciplina gli obblighi di servizio pubblico, il servizio universale e talune misure di interesse generale nel settore elettrico.

Esaminando la legge slovacca, la Corte ha osservato che il prelievo speciale:

  • non era diretto a disciplinare la fornitura di energia elettrica;
  • non definiva l’organizzazione o il funzionamento del mercato elettrico;
  • non riguardava i diritti dei consumatori né gli obblighi di concorrenza;
  • aveva invece natura di misura fiscale generale, finalizzata al bilancio pubblico e al contrasto della crisi economica;
  • si applicava a una platea ampia di operatori di diversi settori regolamentati, non solo all’energia.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la direttiva 2009/72/CE non costituisce una misura di ravvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati membri e, quindi, le sue disposizioni non si applicano a una simile imposta diretta sui redditi delle imprese. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, non può essere invocato per censurare il prelievo speciale.

Quanto al principio di non discriminazione, la Corte ha precisato che esso opera rispetto a una normativa che rientra nell’ambito del diritto dell’Unione o lo attua. Poiché, nel caso concreto, la direttiva era l’unico atto UE invocato e non risultava applicabile al prelievo fiscale in questione, la Corte non ha potuto procedere a un vaglio autonomo della misura alla luce di tale principio.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2009/72/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi delle imprese operanti in diversi settori regolamentati, incluse quelle titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica.

Principi affermati

Il prelievo ha natura fiscale generale quando colpisce il risultato economico complessivo dell’impresa e persegue finalità di bilancio, senza disciplinare specificamente il mercato dell’energia elettrica. La direttiva 2009/72/CE non armonizza la materia fiscale e non impedisce agli Stati membri di istituire prelievi di questo tipo, anche se incidono su operatori del settore elettrico. Il principio di non discriminazione non può essere utilizzato per censurare una misura nazionale che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione richiamato nel rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato internodiritto tributarionon discriminazioneautorizzazioni e regolazione dei servizi pubblici

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