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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41033/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione sulla base di una cartella che il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione perché l'ente si era costituito in giudizio tramite un avvocato del libero foro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'agente della riscossione denuncia violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenere inammissibile l'appello per il solo fatto che la difesa fosse affidata a un professionista esterno.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato e, negli altri casi e nelle ipotesi di indisponibilità dell'Avvocatura, di avvocati del libero foro senza necessità di particolari formalità, con presunzione del relativo presupposto di legge. Poiché il contenzioso riguardava una lite innanzi alle Commissioni tributarie, il Protocollo d'intesa consente l'uso di avvocati del libero foro; pertanto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente sulla legittimazione e difesa nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente in tema di difesa tecnica nel processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente in tema di assistenza tecnica nel contenzioso tributario.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    Norma richiamata quale base del regime di difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019

    Norma richiamata quale disciplina del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 363 c.p.c.

    Il principio delle Sezioni Unite viene richiamato come principio di diritto enunciato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    È menzionato come norma che richiede apposita motivata delibera in casi speciali per l'Avvocatura dello Stato.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati per il rispetto delle regole di affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei casi previsti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o quando questa non sia disponibile, anche tramite avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità o di una specifica delibera, purché nel rispetto della disciplina di settore.
  • Quando la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite Avvocatura erariale o libero foro dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi convenzionali o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la sussistenza del relativo presupposto di legge si presume implicitamente con la costituzione in giudizio, senza necessità di allegazione o prova da parte dell'ente.
  • Nel processo tributario non può dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione dell'agente della riscossione per il solo fatto che l'ente si sia avvalso di un avvocato del libero foro, se la normativa e la convenzione applicabile consentono tale modalità di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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