Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Savina Ciliani contro il Comune di Gualdo Cattaneo e la Regione Umbria per la revocazione del d.P.R. del 9 agosto 2024, in conformità al parere 521/2024 del 6 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202500888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del d.P.R. 9 agosto 2024, adottato in conformità al parere n. 521/2024, relativo al diniego regionale di annullamento di una SCIA edilizia nel centro storico di Gualdo Cattaneo

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente chiede la revocazione del d.P.R. 9 agosto 2024, deducendo errori di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e, in subordine, il rinvenimento di documenti decisivi ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a. La vicenda riguarda una SCIA del 2016 per lavori di ristrutturazione e sopraelevazione parziale della copertura di un edificio settecentesco situato nel centro storico del Comune di Gualdo Cattaneo. La ricorrente sostiene che l’intervento avrebbe violato la disciplina urbanistico-edilizia, le norme sulle distanze e sulle altezze, la normativa antisismica e la disciplina paesaggistica. Contesta inoltre il precedente parere nella parte in cui aveva ritenuto tardive le censure urbanistiche, individuando nel diniego regionale del 14 giugno 2022 l’atto lesivo e considerando meramente confermativo il successivo diniego del 15 luglio 2022, nonché nella parte in cui aveva escluso la prova dell’esistenza di un vincolo paesaggistico sul centro storico. Deduce, tra l’altro, il travisamento degli atti, l’omessa considerazione di documenti e argomenti, il difetto di istruttoria e motivazione degli atti regionali, la carenza di potere della Regione e la natura paesaggistica del centro storico risultante da strumenti urbanistici e paesaggistici. Con nota del 14 luglio 2026 ha inoltre prodotto nuovi documenti relativi a piani particolareggiati che il Comune avrebbe omesso di menzionare.

Il parere

La Sezione non decide né sull’ammissibilità né sulla fondatezza del ricorso per revocazione. Respinge preliminarmente la generica istanza di ricusazione dei magistrati della Sezione, rilevando che essa era già stata esaminata dal Presidente del Consiglio di Stato e che nessun componente dell’odierno Collegio aveva partecipato alla formulazione del precedente parere. Ritiene tuttavia che l’affare non sia maturo per la decisione, poiché il contraddittorio non è pienamente garantito rispetto alla nota e ai documenti depositati dalla ricorrente il 14 luglio 2026. Dispone quindi un supplemento istruttorio: il Comune dovrà trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione documentata entro 45 giorni, inviandone copia alla ricorrente; quest’ultima potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni; il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione una relazione integrativa, previa comunicazione alla ricorrente e assegnazione di almeno 15 giorni per ulteriori osservazioni. L’affare è rinviato a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre del 2027. Ogni valutazione in rito e nel merito resta impregiudicata.

Osservazioni

Istanza di ricusazione

La generica istanza di ricusazione di tutti i magistrati assegnati alla Sezione non impedisce l’esame dell’affare. Il Presidente del Consiglio di Stato ne aveva già escluso i presupposti e nessun componente dell’odierno Collegio aveva partecipato al precedente parere posto a fondamento del decreto revocando.

Documentazione depositata il 14 luglio 2026

Il contraddittorio non risulta pienamente garantito in relazione alla nuova nota e ai documenti prodotti dalla ricorrente, riguardanti i piani particolareggiati che il Comune avrebbe omesso di indicare quali strumenti attuativi del PRG.

Incombenti istruttori a carico del Comune

Il Comune di Gualdo Cattaneo deve predisporre e trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione istruttoria documentata entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, inviandone contemporaneamente copia alla difesa della ricorrente.

Osservazioni della ricorrente

La ricorrente potrà formulare osservazioni e controdeduzioni sulla relazione comunale entro i successivi 30 giorni, da trasmettere al Ministero.

Relazione integrativa del Ministero

Il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione una relazione integrativa documentata entro i successivi 30 giorni, previa comunicazione alla ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni.

Rinvio della trattazione

In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre del 2027.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La ricorrente lo invoca per denunciare travisamenti, erronea percezione del contenuto degli atti e supposizione o negazione di fatti incontrovertibili; la Sezione non formula ancora una valutazione definitiva sulla sua applicabilità.

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rinvenimento di documenti decisivi dopo la pronuncia

    La ricorrente lo invoca per documenti d’archivio e, da ultimo, per la documentazione sui piani particolareggiati; la Sezione dispone l’istruttoria senza decidere se ricorrano i presupposti della revocazione.

  • art. 106 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione che consente di invocare nel processo amministrativo le ipotesi di revocazione previste dall’art. 395 c.p.c.

  • art. 39 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base dell’istanza rivolta alla Regione per l’annullamento del titolo edilizio; la ricorrente contesta il modo in cui la Regione avrebbe esercitato o negato tale potere.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    È richiamato per sostenere che il centro storico di Gualdo Cattaneo sarebbe soggetto a tutela paesaggistica quale bene di notevole interesse pubblico.

  • art. 143 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente lo richiama in relazione alla ricognizione dei beni paesaggistici contenuta nel piano paesaggistico regionale preadottato.

  • art. 157, comma 2, d.lgs. 42/2004

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della tutela paesaggistica agli immobili per i quali fosse stata formulata una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

  • art. 155, comma 2-ter, d.lgs. 42/2004

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla rilevanza paesaggistica degli immobili ricompresi in atti di pianificazione urbanistica.

  • artt. 137, 138 e 140 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente li richiama per sostenere che l’individuazione e la dichiarazione del centro storico sarebbero avvenute attraverso il procedimento di formazione dei vincoli paesaggistici.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente deduce la mancata comunicazione del preavviso di rigetto nei procedimenti conclusi con i dinieghi regionali.

  • artt. 8 e 9 d.m. 1444/1968

    Sono richiamati dalla ricorrente quali norme statali inderogabili sui limiti di altezza e sulle distanze tra fabbricati nelle zone A.

  • artt. 93, 94 e 96 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente li invoca per contestare l’assenza dell’autorizzazione sismica per l’intervento edilizio.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato per contestare l’utilizzo della SCIA in luogo del permesso di costruire.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale è stato reso il parere; la disposizione non è espressamente citata nel testo del parere riportato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario per revocazione, vengono prodotti nuovi documenti rilevanti per la controversia, l’affare non è maturo per la decisione finché non sia garantito alle altre parti un contraddittorio effettivo su tali documenti.
  • Il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio articolato, imponendo all’amministrazione interessata di fornire una relazione documentata e assicurando alla parte privata termini successivi per osservazioni e controdeduzioni.
  • La pendenza o la proposizione di una generica istanza di ricusazione non impedisce l’esame dell’affare quando l’istanza sia stata respinta dall’organo competente e non siano dedotti fatti specifici idonei a fondarla.
  • Nel procedimento di revocazione del ricorso straordinario, la decisione sulla sussistenza dell’errore di fatto o del documento decisivo può essere rinviata quando l’istruttoria sui fatti e sui documenti nuovi non sia completa; in tal caso ogni valutazione in rito e nel merito deve rimanere espressamente impregiudicata.

Ricorso straordinario per revocazione di un precedente decreto presidenziale

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Gualdo Cattaneo e la Regione Umbria per la revocazione del d.P.R. 9 agosto 2024, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 521/2024. Il precedente decreto aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso originario, relativo al diniego regionale di annullamento di una SCIA edilizia presentata nel 2016 per lavori su un edificio storico situato nel centro storico di Gualdo Cattaneo.

Vicenda edilizia e procedimento originario

L’intervento riguardava la ristrutturazione e la sopraelevazione parziale della copertura di un edificio dei secoli XVII-XVIII. La ricorrente ha denunciato modifiche della sagoma, del punto di gronda, delle altezze e delle distanze, nonché l’apertura di una finestra prospiciente la propria abitazione, con riduzione della luce, del soleggiamento e della visuale.

Dopo precedenti segnalazioni al Comune, la ricorrente ha presentato istanze di annullamento in autotutela e, nel maggio 2022, un nuovo esposto alla Regione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 380/2001. La Regione ha dapprima risposto il 14 giugno 2022 e successivamente ha adottato il provvedimento definitivo del 15 luglio 2022, escludendo la necessità di procedere all’annullamento della SCIA. Per il profilo paesaggistico, il diniego si fondava anche su una nota della Soprintendenza che escludeva l’esistenza di un vincolo sul centro storico.

Contenuto del precedente parere

Il precedente parere aveva ritenuto tardive o inammissibili le censure urbanistico-edilizie, considerando il diniego regionale del 14 giugno 2022 come atto definitivo e il successivo provvedimento del 15 luglio 2022 come meramente confermativo. Aveva invece ritenuto infondato il profilo paesaggistico, poiché non era stata dimostrata l’esistenza di uno specifico vincolo sull’immobile e non sussisteva un automatismo tra classificazione urbanistica in zona A e tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004. Il piano paesaggistico regionale, in quanto soltanto preadottato, era stato considerato privo di autonoma rilevanza giuridica decisiva.

Motivi della revocazione

La ricorrente ha dedotto l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il precedente parere avrebbe travisato il contenuto degli atti, omesso di considerare documenti e argomenti decisivi e confuso il carattere endoprocedimentale della risposta del 14 giugno 2022 con un atto immediatamente lesivo.

In subordine, ha invocato l’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo di avere rinvenuto documenti decisivi, tra cui un verbale della Conferenza istituzionale e ulteriore documentazione relativa a piani particolareggiati, dai quali risulterebbe l’individuazione del centro storico come bene paesaggistico.

La ricorrente ha inoltre riproposto le censure relative:

  • all’utilizzo della SCIA in luogo del permesso di costruire;
  • alla violazione degli artt. 8 e 9 d.m. 1444/1968 in materia di altezze e distanze nelle zone A;
  • all’assenza dell’autorizzazione sismica prevista dal d.P.R. 380/2001;
  • alla violazione delle norme civilistiche sulle distanze;
  • all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica;
  • al difetto di istruttoria e motivazione dei dinieghi regionali;
  • alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

Questione paesaggistica

La ricorrente sostiene che il centro storico di Gualdo Cattaneo, classificato come zona A, sarebbe stato individuato come bene paesaggistico attraverso il PRG comunale, il PTCP provinciale, il PUT regionale, il PPR regionale e altri atti amministrativi. Richiama gli artt. 136, 137, 138, 140, 143, 155 e 157 d.lgs. 42/2004, sostenendo che la dichiarazione e la perimetrazione del centro storico avrebbero prodotto effetti di tutela paesaggistica.

La Sezione, tuttavia, non esamina ancora tali questioni e non prende posizione sulla qualificazione paesaggistica del centro storico, sulla validità della SCIA, sulla necessità del permesso di costruire o sulle censure concernenti la disciplina antisismica e le distanze.

Istanza di ricusazione

La ricorrente aveva formulato una generica istanza di ricusazione nei confronti di tutti i magistrati assegnati alla Sezione. L’istanza era stata sottoposta al Presidente del Consiglio di Stato, che non ne aveva ravvisato i presupposti, rilevando l’assenza di fatti specifici. La Sezione osserva inoltre che nessun componente dell’odierno Collegio aveva partecipato alla formulazione del precedente parere oggetto della revocazione.

Supplemento istruttorio e garanzia del contraddittorio

La Sezione ritiene che l’affare non sia ancora maturo per la decisione. La ragione è individuata nella necessità di assicurare il pieno contraddittorio sulla nota e sui documenti depositati dalla ricorrente il 14 luglio 2026, riguardanti i piani particolareggiati che il Comune avrebbe omesso di indicare quali strumenti attuativi del PRG.

Sono quindi disposti i seguenti adempimenti:

  • il Comune di Gualdo Cattaneo deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione istruttoria documentata entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, inviandone contestualmente copia alla difesa della ricorrente;
  • la ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 30 giorni;
  • il Ministero deve trasmettere alla Sezione una relazione integrativa documentata entro i successivi 30 giorni, previa comunicazione alla ricorrente;
  • alla ricorrente deve essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali ulteriori osservazioni e controdeduzioni.

In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione dispone gli incombenti istruttori e rinvia la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre del 2027, lasciando impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso per revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.