Sentenza n. 226/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 195/2024, pubblicata in data 18 aprile 2024 e notificata in data 23 aprile 2024, passata in giudicato, resa nel giudizio n. RG 2183/2023 incardinato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 1006/2023 del Giudice di Pace di Teramo che ha ingiunto al Comune di Isola del Gran Sasso il pagamento della somma complessiva di € 4.748,99 oltre a spese di giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Teramo che aveva confermato un decreto ingiuntivo e condannato il Comune al pagamento di € 4.748,99 oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di Teramo, passata in giudicato, con la quale era stata respinta l’opposizione del Comune a un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di prestazioni di supporto alla riscossione delle entrate comunali. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto il pagamento di € 4.748,99, oltre interessi e spese, a fronte del mancato pagamento del saldo di una fattura emessa per il servizio affidato dal Comune. La sentenza civile era stata notificata al Comune il 23 aprile 2024, ma l’amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle del Giudice di Pace. Ha verificato la formazione del giudicato sulla sentenza civile, il rispetto dei termini processuali e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo. Ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario per iniziare l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha quindi ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza civile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Contestualmente ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Teramo, o un suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento, decorso inutilmente il termine assegnato al Comune. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il termine assegnato per l’adempimento e le modalità esecutive disposte dal TAR sono state ritenute idonee a escludere, allo stato, un significativo ritardo imputabile all’amministrazione e, quindi, la necessità di una funzione deterrente della penalità. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese le sentenze del Giudice di Pace.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Nel giudizio di ottemperanza devono essere rispettati i termini processuali dimezzati previsti per il rito camerale.
art. 114, comma 2, c.p.a.
la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 195/2024 ... ha comprovata valenza di cosa giudicata
La proponibilità dell’ottemperanza richiede la comprovata formazione del giudicato sul titolo giudiziale del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni
L’azione esecutiva per crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione può essere iniziata solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
apposita somma di denaro dovuta dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia
La penalità di mora può essere negata quando il termine assegnato e le modalità di esecuzione stabilite dal giudice sono ritenuti sufficienti a prevenire un ritardo significativo e non risulta necessaria una funzione deterrente.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa una sentenza del Giudice di Pace, quando l’amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
- Prima di ordinare l’esecuzione coattiva di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare la formazione del giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato civile non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il termine assegnato per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta risultano sufficienti a garantire l’esecuzione e non emerge un ritardo significativo tale da richiedere una funzione deterrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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