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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-86/21

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 2 March 2022. — Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Makeblock – Absolute grounds for refusal – Distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – No descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001) – Mark not of such a nature as to mislead the public – Article 7(1)(g) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(g) of Regulation 2017/1001). — Case T-86/21

Giurisprudenza europea62021TJ0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione EUIPO che aveva confermato la validità del marchio figurativo "Makeblock" per robot, materiali didattici e giocattoli. Esclude che il segno sia descrittivo o privo di carattere distintivo, valorizzando l'assenza di un nesso diretto e specifico tra il segno e i prodotti. Dichiara inammissibile la censura ex articolo 7, paragrafo 1, lettera g), per carenza di chiarezza, e nega che vi sia stato un vizio di motivazione.

Nullità di un marchio UE figurativo "Makeblock": la Corte respinge le censure di carenza distintiva, descrittività e attitudine decettiva ai sensi dell'articolo 7 del regolamento marchi UE.

La questione giuridica

Nel ricorso avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO, il Tribunale è chiamato a stabilire se il marchio figurativo "Makeblock" debba essere dichiarato nullo per: a) carattere descrittivo dei prodotti interessati; b) difetto di carattere distintivo; c) attitudine a trarre in inganno il pubblico; d) insufficiente motivazione della decisione amministrativa.

Principio di diritto

Un marchio figurativo composto dal termine "Makeblock" e da un elemento grafico a forma di ingranaggio non è nullo per descrittività o per difetto di carattere distintivo quando, valutato nel suo insieme, non trasmette al pubblico un messaggio chiaro e immediato sulle caratteristiche dei prodotti e si limita, al più, a suggerire in modo vago l'idea di costruzione o assemblaggio; inoltre, la mera eventuale utilizzazione del segno in contesti promozionali non incide sul suo carattere distintivo intrinseco. La domanda di nullità per attitudine decettiva è stata dichiarata inammissibile per insufficiente articolazione, mentre la censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la decisione impugnata consentiva di comprendere il ragionamento seguito e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), regolamento (CE) n. 207/2009 / regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio figurativo "Makeblock"

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di procedimenti di nullità di marchio UE. Il contenzioso concerne il segno figurativo "Makeblock", registrato per beni delle classi 7, 16 e 28.

Fatti e procedimento

Nel 2013 era stata presentata domanda di registrazione del marchio figurativo "Makeblock" per, tra gli altri, manipolatori automatici e robot, materiali didattici e giocattoli/blocks. Nel 2018 Distintiva Solutions ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b), c), e g), del regolamento sul marchio UE. La Cancellation Division ha respinto la domanda e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto limitatamente ai prodotti delle classi 7 e 28, oggetto dell'impugnazione al Tribunale.

Normativa applicabile

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 24 ottobre 2013, la controversia è disciplinata sul piano sostanziale dal regolamento n. 207/2009, mentre le norme processuali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono richiamati in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), 52, paragrafo 1, lettera a), 59, paragrafo 1, lettera a), 72, paragrafi 2 e 3, e 94, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009/2017/1001, oltre agli articoli 263 e 296 TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

Esame del primo motivo: asserita descrittività

Il Tribunale respinge la censura secondo cui "Makeblock" sarebbe descrittivo dei prodotti, osservando che il pubblico rilevante percepirebbe il segno, al più, come allusivo a un'idea generica di costruzione o assemblaggio, non come descrizione immediata di una caratteristica dei beni. La combinazione tra le parole "make" e "block" e l'elemento figurativo dell'ingranaggio non produce un messaggio chiaro e diretto; l'ingranaggio, anzi, non rafforza il riferimento ai blocchi ma lo rende meno lineare, evocando il mondo della meccanica di precisione e non quello dei blocchi da costruzione.

Esame del secondo motivo: carattere distintivo

Il Tribunale afferma che il segno, considerato globalmente, è idoneo a identificare l'origine commerciale dei prodotti. Il fatto che il marchio presenti riferimenti al settore della costruzione non basta a privarlo di distintività, perché la combinazione degli elementi verbali e figurativi non fornisce informazioni immediatamente percepibili sui prodotti delle classi 7 e 28. È inoltre irrilevante, ai fini della distintività intrinseca, il modo in cui il segno sarebbe usato nella comunicazione commerciale o sul packaging, poiché tale valutazione attiene semmai all'acquisto di capacità distintiva tramite l'uso.

Esame del terzo motivo: attitudine a ingannare il pubblico

La censura relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), è dichiarata inammissibile. Il Tribunale rileva che il motivo non era sviluppato in modo sufficientemente chiaro e coerente: la ricorrente non indicava con precisione quali affermazioni della decisione impugnasse, né spiegava in che modo il marchio avrebbe effettivamente tratto in inganno il pubblico o comportato un serio rischio di inganno.

Esame del quarto motivo: obbligo di motivazione

La censura di difetto di motivazione è respinta. Il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo comprensibile le ragioni per cui gli elementi di prova non dimostravano che il pubblico avrebbe inteso "makeblock" come descrizione di una caratteristica dei prodotti. La ricorrente, in realtà, contestava il merito della valutazione, non l'esistenza di una motivazione sufficiente. Ne consegue che il ragionamento della commissione di ricorso era idoneo a consentire sia alla parte sia al giudice di comprendere e controllare la decisione.

Decisione e dispositivo

Poiché i motivi ammissibili risultano infondati e il terzo motivo è inammissibile, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'EUIPO e dall'interveniente, secondo le rispettive conclusioni.

Principio affermato

Ai fini dell'articolo 7 del regolamento marchi UE, un segno va valutato nella sua globalità: la mera evocazione di un'idea di costruzione o di assemblaggio non integra né descrittività né difetto di distintività se il pubblico non percepisce immediatamente una caratteristica dei prodotti. Inoltre, l'uso promozionale del marchio non incide sul suo carattere distintivo intrinseco, e una censura per attitudine decettiva deve essere formulata in modo preciso e intelligibile per essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

Materiemarchi uenullità del marchiocarattere distintivosegni descrittivimotivazione degli atti amministrativi

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