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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01995/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune da una società incaricata della riscossione, poi succeduta da altre società fino alla curatela fallimentare dell'ultima. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi. In appello la curatela fallimentare e il Comune avevano discusso sulla qualificazione della domanda proposta dalle parti private, e il Tribunale di Potenza aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che la controversia fosse stata qualificata come opposizione all'esecuzione, non appellabile nel regime ratione temporis applicabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi strettamente connessi: ha denunciato omessa decisione/vizio di motivazione, violazione degli artt. 615, 618 e 949 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, mentre si trattava di impugnazione di un avviso di accertamento o di un avviso relativo a ingiunzione fiscale; ha inoltre dedotto ultrapetizione e motivazione apparente, lamentando che il Tribunale avesse sostituito d'ufficio una domanda diversa da quella effettivamente proposta. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, che il ricorso era improcedibile perché non era stato depositato il documento fondante la censura, cioè il titolo posto a base della pretesa contestata; inoltre ha ritenuto infondati i profili di merito, richiamando il principio secondo cui la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e l'impugnazione va proposta secondo la qualificazione data dal giudice, non secondo quella sostenuta dalla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, ai sensi dell'art. 369, n. 4, c.p.c., del documento sul quale il ricorso si fondava, ossia il titolo posto a base della pretesa. Ha quindi escluso di poter esaminare nel merito le censure, osservando comunque che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi in tema di interpretazione e qualificazione della domanda e che non ricorreva alcuna motivazione apparente né ultrapetizione. Nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti erano rimaste intimate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda fosse un'opposizione all'esecuzione; la Corte rileva che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito.

  • art. 618 c.p.c.

    è evocato insieme all'art. 615 c.p.c. nella censura di erronea qualificazione dell'azione.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    richiamato dal ricorrente nella prospettazione della domanda; non assume rilievo decisivo nella decisione di improcedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ribadisce che il giudice può qualificare la domanda e rilevare d'ufficio gli elementi giuridicamente rilevanti, purché non sostituisca un'azione diversa.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte osserva che i motivi non rispettano in modo adeguato il principio di tipicità e di chiarezza dei motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per affermare la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è inconsistente rispetto a un orientamento consolidato.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    norma decisiva: il ricorso è dichiarato improcedibile perché non è stato depositato il documento su cui esso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere proposta in coerenza con la qualificazione giuridica della domanda data dal giudice di merito, poiché l'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice e non alla parte.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente la domanda o a utilizzare argomentazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti; esso sussiste solo se venga attribuito un bene della vita diverso da quello domandato o si pronunci su questioni estranee al tema del contendere.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente o incomprensibile; non è sufficiente contestare la mera non condivisibilità della soluzione adottata.
  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato il documento essenziale sul quale la censura si fonda, ai sensi dell'art. 369, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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