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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14711/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del 20/09/2023 che convalidava il decreto di prelievo coattivo di sangue disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 359-bis c.p.p., nell'ambito di procedimento per omicidio stradale. Il ricorrente contestava: (1) violazione dell'art. 359-bis, comma 2, c.p.p., sostenendo che il termine di 48 ore per la convalida decorre dall'effettuazione del prelievo (1/7 [=17] settembre 2023 ore 15:47) e che la richiesta di convalida del P.M. (depositata il 19/09/2023 ore 13:10) sarebbe dunque tardiva; richiamava precedente di legittimità (Sez. 6, n. 8885 del 13/12/2021) sul dies a quo. (2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza o motivazione apparente dell'ordinanza di convalida, lamentando mancata valutazione delle ragioni di necessità del prelievo coattivo (assenza di segni di alterazione, mancato ricorso a test meno invasivi, tempo intercorso dall'incidente del 17/09 ore 02:30 all'accesso della P.G. e al prelievo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo, ha interpretato la disciplina dell'art. 359-bis commi 2 e 3-bis come articolata in due termini concatenati (48 ore dalla effettuazione dell'atto alla richiesta di convalida del P.M. + ulteriori 48 ore dalla richiesta al provvedimento giudiziale), in analogia con gli artt. 390 e 449 c.p.p.; ha ritenuto che, alla luce dei fatti esposti dallo stesso ricorrente, i termini sono stati rispettati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto lecita la motivazione per relationem, cioè il rinvio all'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa nello stesso giorno e notificata all'indagato, considerato atto portato necessariamente a conoscenza; il rimprovero di motivazione apparente è pertanto infondato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 359-bis c.p.p.

    La Corte interpreta la disciplina come articolata in una doppia scansione temporale: 48 ore dalla effettuazione dell'atto alla richiesta di convalida del P.M. e ulteriori 48 ore dalla richiesta al provvedimento giudiziale, seguendo lo schema degli artt. 390 e 449 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Principio della motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ammette il rinvio ad altro provvedimento (ordinanza cautelare) quando questo è atto noto all'indagato e regolarmente notificato, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem.

  • art. 390 c.p.p.

    Richiamato quale parametro analogico: il termine per la convalida nel caso di privazione della libertà decorre dal momento dell'effettivo fatto lesivo (schema richiamato per sostenere la scansione temporale complessiva).

  • art. 449 c.p.p.

    Richiamato come riferimento al meccanismo temporale di convalida previsto per misure urgenti, a supporto della lettura di termini concatenati.

  • art. 224-bis c.p.p.

    Norma richiamata nella motivazione giurisprudenziale citata: disciplina i provvedimenti del giudice per le perizie che incidono sulla libertà personale e distingue la procedura secondo l'urgenza; è parte del quadro normativo che giustifica la convalida giudiziale degli atti urgenti disposti dal P.M.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. 6, n. 8885 del 13/12/2021 (PM in proc. Patellaro, Rv. 283010)

    «In caso di prelievo coattivo di campioni biologici disposto con decreto dal pubblico ministero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 359-bis, comma 2, cod. proc. pen., il termine di quarantotto ore per la convalida del giudice per le indagini preliminari decorre dall'effettuazione del prelievo e non dall'emissione del decreto, determinandosi solo con l'esecuzione dell'atto di indagine la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice»

    Decisione richiamata dalla difesa per sostenere che il dies a quo del termine di 48 ore sia l'effettiva esecuzione del prelievo; la Corte di Cassazione nella sentenza in esame ritiene però che quella pronunzia, pur individuando il dies a quo, non impedisca la lettura applicata nel caso di specie (scansione 48+48) e che, comunque, i termini siano stati rispettati dai fatti denunciati.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 359-bis c.p.p. può essere interpretata come articolata in due fasi temporali concatenabili: 48 ore tra effettuazione dell'atto e richiesta di convalida del P.M. e ulteriori 48 ore tra richiesta e provvedimento del G.I.P.; occorre verificare i termini alla luce dei fatti concreti.
  • Precedenti di legittimità che fissano il dies a quo nell'effettiva esecuzione del prelievo non sono automaticamente dispositivi in ogni caso: va esaminato il contesto fattuale e la tempistica concreta per valutare la tempestività della richiesta e della convalida.
  • Per contestare con successo la convalida di un prelievo coattivo bisogna dimostrare in modo specifico il superamento dei termini o l'assoluta carenza di esigenze urgenti/giustificative; l'astratta censura sulla mancata prova della necessità non è sufficiente se il giudice ha rinviato ad atto motivato e noto all'indagato.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiamato sia stato portato a conoscenza dell'interessato (es. ordinanza cautelare notificata); in tal caso il rinvio non equivale a mancanza di motivazione.
  • Chi impugna deve documentare l'esistenza di alternative meno invasive non esperite o la mancata considerazione di elementi fattuali rilevanti (es. assenza di segni di alterazione, tempi di esecuzione) per ottenere l'annullamento.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni.

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