Sentenza n. 667/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 757/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 2233/2023, pubblicata in data 23 maggio 2024, notificata il 4 dicembre 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire euro 1.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 757/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 4 dicembre 2024, aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica del docente per euro 1.500,00, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che la decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, che l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 4 dicembre 2024 e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente alla ricorrente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale e fonda, nel caso concreto, la domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti, consente il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto, oltre alla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, individuando puntualmente l'attività amministrativa necessaria per conformarsi alla pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega territoriale; quando esercita funzioni commissariali nell'ambito del proprio rapporto di pubblico impiego, non è dovuto uno specifico compenso.
- In presenza di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, l'esecuzione del giudicato avente a oggetto il pagamento di somme può essere realizzata mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dalla disciplina speciale sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
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