Cassazione Civile, Ordinanza n. 31426/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione ai fini IRAP un componente negativo ritenuto indeducibile perché, secondo l'Amministrazione, privo di adeguato supporto documentale quanto alla natura ed effettività della prestazione resa da una società inglese incaricata di attività di marketing/lobbying connessa all'aggiudicazione di un importante appalto all'estero. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando il contratto tra la società italiana e quella estera, i contratti relativi alla realizzazione dell'opera e l'esito positivo dell'operazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. 633/1972, 109 T.U.I.R., 2697 c.c., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito o comunque male applicato il riparto dell'onere della prova in tema di inerenza dei costi, fondando la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, in sostanza, rivalutando il merito delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento con cui il giudice abbia ritenuto assolto l'onere da parte di chi ne era gravato. Analogamente, la censura sugli artt. 2727 e 2729 c.c. è inammissibile quando la sentenza di merito abbia comunque valutato gli indizi e li abbia logicamente posti a fondamento del convincimento, senza incoerenze qualificatorie. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente posto l'onere della prova a carico della contribuente e aveva fondato la decisione su elementi documentali e presuntivi che, secondo il giudice di merito, dimostravano l'inerenza della fattura e la non rilevanza dei costi rispetto all'appalto. La Corte ha quindi rilevato che l'Agenzia, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, operazione preclusa in cassazione. Spese a carico dell'Agenzia; esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per essere la parte soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La doglianza è stata formalmente incardinata sul vizio di violazione di legge, ma la Corte ha verificato che in realtà mirava a contestare la valutazione di merito delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione di questa norma ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesta l'apprezzamento sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono essere censurate in cassazione solo nei casi di effettiva errata applicazione del paradigma legale, non quando si contesti la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La violazione è configurabile se il giudice qualifica come gravi, precise e concordanti prove che poi ritiene inidonee, o viceversa; non quando abbia semplicemente valutato gli indizi e tratto da essi il proprio convincimento.
art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente come norma ritenuta violata, in relazione alla deducibilità/detraibilità del componente negativo, ma la Corte non affronta il merito del suo contenuto perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 109 T.U.I.R.
È richiamato dalla ricorrente come parametro sull'inerenza dei costi; la Corte non entra nel merito applicativo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione del suo effettivo assolvimento sulla base delle prove acquisite.
- La censura ex artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia applicato in modo logicamente incoerente il paradigma della prova presuntiva; non è invece consentito usare tali norme per sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario.
- In sede di legittimità non è possibile trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito motiva in modo logico sulla inerenza di un costo, valorizzando elementi documentali e presuntivi, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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