Sentenza n. 4057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti e conteggi dell’amministrazione adottati in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, relativi al recupero di somme percepite oltre il limite retributivo massimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la violazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva imposto il ricalcolo delle somme da restituire sulla base del solo netto effettivamente percepito, con esclusione delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avesse individuato correttamente gli importi netti delle retribuzioni per gli anni interessati, che i conteggi evidenziassero retribuzioni complessive inferiori al limite legale e che, per l’anno 2020, fossero state computate ritenute IRPEF errate, con conseguente maggiorazione dell’importo recuperato. Ha inoltre lamentato l’incompletezza dei prospetti contabili prodotti dall’amministrazione e chiesto, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione ha contestato tali deduzioni, affermando di avere recuperato esclusivamente il netto percepito e di avere compensato le ritenute fiscali e previdenziali attraverso il meccanismo proprio del sostituto d’imposta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che la contestazione relativa al quantum della retribuzione complessivamente percepita e al superamento del tetto retributivo era già stata esaminata e respinta nel giudizio di cognizione definito dalla sentenza ottemperanda. Tale accertamento, coperto dal giudicato, non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza, il quale non può contraddire il giudicato né introdurre una nuova valutazione sul merito già deciso. Quanto all’obbligo conformativo residuo, concernente il recupero del solo netto percepito, il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione avesse dato puntuale esecuzione alla sentenza, producendo prospetti annuali e mensili, nonché una relazione tecnica, dai quali risultava che il ricorrente aveva restituito soltanto le somme effettivamente entrate nella sua disponibilità e aveva beneficiato della compensazione delle ritenute fiscali e previdenziali. Le contestazioni del ricorrente sono state ritenute generiche e non supportate da prova contraria, da documentazione contabile idonea o da una consulenza tecnica, nonostante egli disponesse della documentazione utile. È stata inoltre ritenuta irrilevante, nel caso concreto, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2025, sia per la sua espressa non retroattività sia perché gli effetti delle pronunce di incostituzionalità non possono incidere sui rapporti ormai esauriti e coperti da giudicato. Anche la specifica contestazione relativa alle ritenute IRPEF del 2020 è stata respinta, poiché adeguatamente chiarita dall’amministrazione e non specificamente contestata. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della complessità degli accertamenti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di disporre un supplemento istruttorio, chiedendo all’amministrazione prospetti contabili mensili e chiarimenti sul recupero delle somme.
art. 13 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89
Disciplina il limite massimo retributivo e il recupero delle somme percepite oltre tale limite; nel giudizio già definito era stato precisato che il calcolo dovesse avvenire al lordo dei contributi a carico del lavoratore, ma il recupero dovesse riguardare il solo netto percepito.
art. 23-ter, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
È tra le disposizioni applicate nel giudizio originario per determinare il limite massimo retributivo.
art. 1, commi 471-473-474, l. 27 dicembre 2013, n. 147
È tra le disposizioni richiamate nel giudizio originario in materia di limite massimo retributivo e cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimesse in discussione le questioni di fatto e di diritto già decise con efficacia di giudicato; una contestazione diretta a ottenere una diversa ricostruzione del rapporto sostanziale è inammissibile o infondata quando contraddice un accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.
- L’amministrazione ottempera a una sentenza che imponga il recupero del solo netto percepito quando dimostri, mediante prospetti contabili e documentazione tecnica, che al destinatario siano state richieste esclusivamente le somme effettivamente entrate nella sua disponibilità, con esclusione delle ritenute fiscali e previdenziali.
- Quando l’amministrazione produce una ricostruzione contabile analitica e documentata dell’esecuzione del giudicato, grava sul ricorrente l’onere di fornire una contestazione specifica e una prova concreta dell’errore di calcolo; mere affermazioni apodittiche o una diversa opinione non sono sufficienti.
- La sentenza di incostituzionalità sopravvenuta non può incidere sui rapporti esauriti coperti da giudicato, anche qualora la pronuncia abbia effetti normalmente retroattivi, salvo quanto eventualmente stabilito dalla stessa pronuncia costituzionale.
- Il giudizio di ottemperanza è funzionale all’attuazione del comando giudiziale e non può essere utilizzato per ottenere una nuova decisione sul merito della pretesa amministrativa già definita.
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