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Ordinanza

Ordinanza n. 227/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che imponeva la demolizione e la rimessione in pristino di opere edilizie ritenute in parte prive e in parte difformi dai titoli abilitativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ordinato al proprietario e committente delle opere la demolizione degli interventi realizzati su due immobili e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la rimozione dei materiali di risulta, entro novanta giorni. Il testo dell’ordinanza cautelare non riporta analiticamente i motivi di ricorso; precisa soltanto che la controversia involge questioni meritevoli di approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. La decisione è fondata sulla sussistenza del periculum in mora, individuato nel danno grave e irreparabile che l’esecuzione della demolizione cagionerebbe alla ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha anticipato una valutazione definitiva di fondatezza, rilevando che la controversia richiede un esame più approfondito nella sede di merito. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 7, comma 11-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Disposizione regionale richiamata dall’amministrazione quale base normativa dell’ordine di demolizione.

  • art. 15, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Disposizione regionale richiamata nell’ordinanza comunale impugnata.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Disposizione statale richiamata dall’amministrazione quale fondamento dell’intervento repressivo edilizio.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    Disposizione statale richiamata nell’ordinanza comunale impugnata.

Massime di principio

  • In presenza di un ordine di demolizione, il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l’esecuzione dell’ordine sia idonea a cagionare un danno grave e irreparabile al destinatario o al proprietario delle opere.
  • La sospensione cautelare può essere concessa anche senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris, quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella sede di merito e risulti adeguatamente dimostrato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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