Ordinanza n. 331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare e ordinato, tra l’altro, la nomina di una nuova commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta da una candidata nell’ambito di un concorso pubblico. La controversia riguardava, in particolare, la dedotta violazione dell’anonimato della prova concorsuale e l’ordine giudiziale di nomina di una nuova commissione. L’appellata ha contestato l’interesse delle amministrazioni a impugnare quest’ultima statuizione. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente sia la censura relativa alla violazione dell’anonimato, sia quella concernente la nomina della nuova commissione.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha confermato, in sede di cognizione sommaria, l’orientamento secondo cui la violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti a identificare l’autore della prova; nel caso concreto le amministrazioni appellanti non hanno dimostrato la sussistenza di tali segni. Sono state invece accolte le censure contro l’ordine di nomina di una nuova commissione. L’interesse delle amministrazioni a impugnare tale statuizione è stato riconosciuto in quanto esse erano obbligate, per quanto di rispettiva competenza, a darvi esecuzione. Nel merito cautelare, è stato ritenuto decisivo che la commissione nominata non avesse svolto alcuna valutazione della prova, sicché non sussisteva una ragione per disporne la sostituzione. L’ordinanza impugnata è stata quindi riformata parzialmente: annullato l’ordine di nomina di una nuova commissione e confermata nel resto. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per reciproca soccombenza e per la natura delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- La violazione dell’anonimato nelle procedure concorsuali non può essere desunta dalla mera presenza di irregolarità o elementi potenzialmente identificativi, ma richiede segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti a individuare l’autore della prova.
- Le amministrazioni obbligate, per quanto di rispettiva competenza, a eseguire una statuizione cautelare possiedono un interesse concreto e attuale a impugnarla, anche quando la statuizione imponga la nomina di una nuova commissione.
- L’ordine di sostituire o nominare una nuova commissione non è giustificato quando la commissione originariamente nominata non abbia ancora svolto alcuna valutazione della prova, poiché in tal caso manca un’attività valutativa suscettibile di incidere sull’imparzialità o sulla validità della procedura.
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