Cassazione Penale, Sentenza n. 27020/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione (art. 416-bis c.p. e art. 273 c.p.p.), sostenendo che le captazioni ambientali erano sporadiche e insufficienti a dimostrare la stabile adesione e la partecipazione all'associazione mafiosa; chiedeva che non si potesse ritenere provato il ruolo a lui contestato e che mancassero concreti indizi di colpevolezza. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito e può censurare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo in presenza di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione articolata, logica e analitica, valutando puntualmente le captazioni e le osservazioni che delineavano il ruolo del Caccamo nella gestione di questioni operative e nel reperimento di risorse per l'associazione. La Corte ha escluso profili di apparente contraddittorietà o di carenza motivazionale tali da giustificare l'intervento. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli indizi ricavati dalle intercettazioni e dalle osservazioni fossero idonei a far ritenere contestato al ricorrente un ruolo collegato agli scopi dell'associazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la custodia cautelare e richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla sussistenza di tali indizi è limitato ai casi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di riscontri per le dichiarazioni di collaboratori o per elementi indiziari? (menzionata per confronto): la Corte ha richiamato il principio che le intercettazioni fra terzi, da cui emergano elementi di accusa per l'imputato, possono costituire prova diretta senza necessità dei riscontri previsti dall'art.192, comma 3, se valutate con criteri di linearità logica.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma invocata nella procedura per consentire la memoria e la requisitoria scritta del Procuratore generale; nel caso il Procuratore generale ha svolto memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non può rivedere nel merito la valutazione degli indizi svolta dal giudice di merito: può intervenire solo in caso di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare la sussistenza dei "gravi indizi" ai fini della custodia cautelare è necessario dimostrare errori logici o violazioni di legge nella motivazione del giudice; la mera richiesta di diversa interpretazione dei fatti è insufficiente.
- Le intercettazioni, anche se tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova a carico dell'imputato senza ulteriori riscontri, purché il giudice ne dia valutazione logica e motivata contestualizzandole nel quadro probatorio.
- In sede di ricorso in Cassazione è importante indicare con precisione i passi della motivazione che si censurano (es. riferimenti temporali o testuali delle intercettazioni): censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili.
- La motivazione che integra e coordina captazioni, osservazioni e dichiarazioni di terzi, e che ricostruisce sequenze di fatti e ruoli, difficilmente sarà ritenuta manifestamente illogica se fondata su analisi puntuali e coerenti.
- Chi impugna deve non solo contestare la ricostruzione, ma provare che il giudice ha travisato fatti, omesso elementi decisivi o applicato male norme; senza ciò il provvedimento cautelare tende a essere confermato.
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