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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento diniego emesso, in data 2/12/2024, dal Responsabile del Settore IV del resistente Comune, sulla “richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del d.p.r 380/01” interposta dalla ricorrente Società; 2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato.

Giustizia amministrativa202406514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 2 dicembre 2024 con cui il Comune aveva respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa alle opere realizzate. Nel corso del giudizio, il Comune ha riferito di avere rilasciato, il 5 febbraio 2025, il permesso di costruire in sanatoria originariamente negato. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sebbene il provvedimento di accoglimento della domanda di sanatoria non fosse stato depositato e il Collegio non potesse quindi verificare documentalmente l'integrale soddisfazione della pretesa, le dichiarazioni della ricorrente, confermate dal Comune, hanno dimostrato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame della legittimità del diniego. Le spese sono state compensate in assenza di una specifica richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in rito.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Disciplina la richiesta di permesso di costruire in sanatoria oggetto del procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un diniego amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento favorevole che soddisfa la pretesa sostanziale azionata e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata se il provvedimento sopravvenuto non è prodotto in giudizio e il giudice non è quindi in grado di verificare l'integrale soddisfazione della pretesa; in presenza di dichiarazioni concordi delle parti sul venir meno dell'interesse, può essere invece dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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