Cassazione Penale, Sentenza n. 44830/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un presunto errore di percezione della Corte di cassazione: avrebbe ritenuto che Batti, in sede d'appello, avesse rinunciato a tutti i motivi di gravame eccetto quelli sul trattamento sanzionatorio, mentre invece Batti avrebbe rinunciato solo ai motivi assolutori e aveva espressamente dichiarato di voler coltivare il motivo relativo alla qualificazione giuridica della condotta (ruolo di promotore vs mero partecipe) ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sosteneva quindi che la Corte di appello non si era pronunciata su quel motivo e che la Corte di cassazione aveva erroneamente valutato la portata della rinuncia.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è limitato all'errore di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non può essere usato per censurare valutazioni giuridiche o interpretative. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore di percezione: la decisione della Corte di cassazione si è fondata su una corretta percezione dei fatti e su una valutazione secondo giurisprudenza consolidata, per cui la rinuncia ai motivi assolutori comprende anche, di regola, i profili relativi alla qualificazione del reato e alle aggravanti. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è ammesso solo per errore di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia influenzato la decisione; non è esperibile per mere divergenze valutative o di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso specifico la questione rilevante era la qualificazione del ruolo ricoperto dall'imputato (promotore vs mero partecipe), ossia la corretta qualificazione giuridica della condotta associativa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammesso soltanto per errori percettivi evidenti (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per contestazioni di merito o di valutazione giuridica.
- La rinuncia espressa ai motivi 'assolutori' in appello è interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione come comprensiva, di norma, anche dei profili relativi alla qualificazione del reato, alle aggravanti e alla recidiva, salvo chiara e inequivoca conservazione di quei motivi.
- Per far valere un'omessa pronuncia o un errore percettivo occorre documentare in modo incontrovertibile che la Corte abbia frainteso o non letto atti essenziali (verbali, dichiarazioni formalmente depositate) e non semplicemente non essere d'accordo con la valutazione svolta.
- Chi propone il ricorso deve distinguere nettamente tra: (a) errore di percezione (reale svista sul contenuto degli atti) che può dar luogo al rimedio straordinario; e (b) errore di giudizio/interpretazione che va impugnato con i rimedi ordinari o si valuta come insindacabile apprezzamento in sede di legittimità.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o mal fondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende.
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