Sentenza del 24/11/2021 n. 36510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'irrogazione di sanzioni per evasione fiscale (IRES, IRAP, IVA, periodo d'imposta 2010, importo complessivo Euro 465.775,20) derivante da indagine della Guardia di Finanza che aveva accertato che la Sure S.r.l., pur avendo sede legale all'estero, operava effettivamente in Italia (esterovestizione) e che il ricorrente era l'amministratore di fatto della rete di società creata per evadere imposte. Inoltre, impugnazione del diniego di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del D.L. n.119/2018, art. 6; il ricorrente sosteneva che, essendo il rapporto relativo ai tributi stato definito a titolo definitivo con iscrizione a ruolo della società Sure S.r.l., fosse possibile definire a zero le sole sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso contro il diniego della definizione agevolata sia il ricorso avverso la decisione d'appello. Sulla definizione agevolata la Corte ha confermato l'interpretazione dell'art. 6, comma 3 del D.L. n.119/2018 secondo cui la 'definizione a zero' delle sole sanzioni è subordinata alla circostanza che il rapporto relativo al tributo sia stato effettivamente 'definito' (ossia estinto o risolto tramite annullamento dell'atto, conciliazione, definizione agevolata precedente, pagamento, ecc.), e non basta che l'avviso sia divenuto 'definitivo' per mancata opposizione: la mera definitività dell'atto non equivale alla definizione del rapporto tributario. Sul merito delle sanzioni la Corte ha confermato il giudizio di merito secondo cui A.F. era amministratore di fatto della Sure S.r.l., societa' esterovestita e mera 'fictio' utilizzata per evadere le imposte; pertanto le sanzioni sono state legittimamente contestate al ricorrente in via diretta (e non esclusivamente alla persona giuridica). Sono stati respinti i motivi relativi a difetto di motivazione, nullità della sentenza e erronea esclusione della personalità giuridica della società estera: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito adeguata motivazione e che la deroga prevista dal D.L. n.269/2003 (che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica) non si applica quando l'autore della violazione abbia agito nel proprio esclusivo interesse.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 3
«In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.»
La Corte interpreta 'definito' come estinzione effettiva del rapporto tributario (es. pagamento, annullamento, conciliazione, precedente definizione), non come mera 'definitività' dell'atto per mancata impugnazione; pertanto non è consentita la definizione a costo zero delle sanzioni quando il tributo non sia stato effettivamente definito o pagato.
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 11, comma 1
presa dal testo normativo sulla responsabilità solidale per le sanzioni
La norma prevede la responsabilità solidale dell'autore della violazione e dell'ente nel cui interesse è stata commessa; la Corte la applica affermando che, se l'autore ha agito nel proprio esclusivo interesse, può essere ritenuto responsabile in via diretta e non operare la deroga prevista dal D.L. n.269/2003.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito), art. 7
principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
La Corte ricorda che la deroga (attribuzione delle sanzioni alla persona giuridica) trova applicazione solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; se invece ha agito per il proprio esclusivo interesse, la deroga non opera e la responsabilità personale può essere accertata.
D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3
norma che considera residenti le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato
Usata per fondare il principio dell'esterovestizione: la nozione di 'sede dell'amministrazione' coincide con la 'sede effettiva' e se le decisioni di direzione e gestione sono prese in Italia la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
riferimento relativo ai principi di motivazione della decisione
Richiamata nei motivi processuali: la Corte ritiene che la CTR abbia dato sufficiente motivazione rispetto alle questioni dedotte e quindi non ha omesso pronuncia in modo da rendere la sentenza nulla.
Massime di principio
- Per ottenere la definizione 'a zero' delle sole sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. n.119/2018, occorre che il rapporto relativo al tributo risulti effettivamente definito (es. pagamento, annullamento dell'atto, conciliazione); la mera definitività dell'atto per mancata impugnazione non è sufficiente.
- In caso di sospetto di esterovestizione, il giudice valuta la 'sede dell'amministrazione' o 'sede effettiva' (dove sono prese le decisioni di direzione e gestione); se questa si trova in Italia la società può essere assoggettata a tassazione e responsabilità italiana nonostante la sede legale estera.
- Se una persona fisica ha utilizzato una società come 'schermo' e ha agito nel proprio esclusivo interesse, le sanzioni possono essere direttamente imputate alla persona fisica (amministratore di fatto) anche se esiste una normativa che normalmente attribuirebbe le sanzioni alla persona giuridica.
- Le risultanze investigative (es. dichiarazioni di amministratori fittizi, attività della Guardia di Finanza) possono avere rilievo decisivo nel valutare l'esistenza di un'amministrazione di fatto e nel provare la fittizietà di strutture societarie.
- In sede di impugnazione è importante inquadrare correttamente i motivi: questioni di omissione di pronuncia o carenza motivazionale devono essere proposte come error in procedendo (art. 360 c.p.c., n.4), mentre errori di diritto nel merito come error in iudicando (n.3); la mancata qualificazione incide sull'ammissibilità.
- La deroga che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica (D.L. n.269/2003) non opera automaticamente: il criterio è l'effettivo beneficiario dell'attività illecita.
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