Cassazione Penale, Sentenza n. 24105/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati contestati (tra cui estorsione e l'aggravante di agevolazione mafiosa). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giuseppe Trinchillo per mancata garanzia dell'art. 63 c.p.p. e conseguente esigenza di verifica della prova di resistenza delle rimanenti prove (capo 39, reati ex artt. 110 e 512-bis c.p.); 2) carenza di prova in ordine all'efficacia minatoria delle condotte contestate e alla coartazione della vittima (capo 40, artt. 610, 612, 629 c.p.); 3) mancata prova del dolo specifico di agevolare il clan Mallardo e dunque erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; 4) assenza delle esigenze cautelari e sproporzione/iniquità della misura carceraria, anche alla luce del tempo trascorso e dei precedenti non recenti (artt. 125, 274, 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero state sollevate in modo generico e che non fossero state adeguatamente devolute al giudice del riesame, impedendo così la cognizione di legittimità. Sul punto della spendibilità delle dichiarazioni di Trinchillo la Corte ha richiamato l'obbligo di specificare l'incidenza dell'eventuale espunzione sulla restante piattaforma indiziaria (prova di resistenza) e ha osservato che la denuncia di Trinchillo è autonomamente utilizzabile. Ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale in ordine al nesso causale tra minacce e cessione delle quote, e adeguatamente provato il dolo di agevolazione mafiosa alla luce di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e contesto territoriale. Infine, ha confermato la legittimità della misura cautelare in carcere anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato tra le norme sostanziali relative alla responsabilità e punibilità nelle imputazioni aggregate
art. 110 c.p.
Applicato per la concorso di persone nel reato, contestato con altri delitti
art. 512-bis c.p.
Norma relativa ai reati contestati nel capo 39; oggetto di censura in relazione alla qualificazione del fatto
art. 416-bis.1 c.p.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante per agevolazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico di agevolare il Clan Mallardo sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e contesto territoriale
art. 629 c.p.
art. 629 cod. pen., secondo comma
Norma richiamata in relazione al capo 40 (estorsione) per la qualificazione della condotta
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamo formale alla sintesi dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione
art. 63 c.p.p.
Tutela delle garanzie del soggetto sentito; discussa la applicabilità alla testimonianza/ sommarie informazioni di Trinchillo, con la Corte che distingue la denuncia spontanea dalla successiva audizione
art. 610 c.p.
Richiamato tra le norme con cui il ricorrente ha mosso censure in tema di minaccia e coartazione
art. 612 c.p.
Richiamato per profili relativi alla minaccia e alla grave violenza morale nella prospettazione difensiva
art. 125 c.p.p.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito della discussione sulle esigenze cautelari
art. 274 c.p.p.
Richiamato relativamente al contenuto dell'ordinanza cautelare e alla motivazione delle esigenze cautelari
art. 275 c.p.p.
art. 275 cod. proc. pen., commi 3, 4 e 4-bis
Stabilisce la presunzione, nei reati aggravati ex art. 416-bis.1, della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte conferma che la presunzione è rilevante e superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis
art. 309 c.p.p.
Richiami sui limiti decisori del giudice cautelare e sulla natura della cognizione in sede cautelare
art. 606 c.p.p.
Limiti del giudizio di cassazione in ordine alla cognizione di fatti e valutazioni di merito; la Corte evidenzia l'onere di devolvere adeguatamente le questioni al merito
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e per la possibilità di liquidare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
art. 94 disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Disposto applicato per la mancata remissione in libertà del ricorrente dopo il provvedimento della Corte
Massime di principio
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di una singola dichiarazione a carico, il ricorrente deve dimostrare specificamente l'incidenza dell'espunzione sulla residua piattaforma indiziaria (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile per carenza di specificità
- Le denunce spontanee rese prima di ogni formale indagine possono essere utilizzate e non sono soggette automaticamente alle garanzie dell'art. 63 c.p.p.; la loro espunzione non è scontata
- Questioni di fatto e valutazioni di attendibilità che non siano state adeguatamente devolute al giudice di merito (tribunale del riesame) difficilmente saranno esaminabili in Cassazione per i limiti di cognizione previsti dall'art. 606 c.p.p.
- In presenza di contestazioni con l'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1, opera una presunzione significativa di perdurante pericolosità e adeguatezza della misura carceraria (art. 275, comma 3 c.p.p.), superabile solo con elementi concreti e decisivi ai sensi dei commi 4 e 4-bis
- La congruità della motivazione in sede cautelare si valuta sulla coerenza logica con la piattaforma investigativa complessiva (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, acquisizioni documentali); critiche generiche all'attendibilità del teste senza analisi puntuale risultano insufficienti
- La verificazione dell'efficacia minatoria rispetto al comportamento della vittima richiede una valutazione di nesso causale che, se ben motivata dal giudice di merito, è difficilmente sindacabile in Cassazione
- Per impugnare con successo misure cautelari in casi complessi è essenziale: a) specificare i punti di fatto e prova contestati; b) spiegare come l'espunzione o la diversa valutazione incida sul complesso degli indizi; c) proporre elementi concreti per superare le presunzioni normative
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