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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21521/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione condominiale svolta da un ex amministratore per gli esercizi 2000-2005. Il condominio ha chiesto in giudizio la restituzione della documentazione contabile e, per quanto qui rileva, dell'avanzo di cassa residuo della gestione. L'ex amministratore ha opposto che, in un precedente procedimento monitorio non opposto, gli era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo passato in giudicato il credito per somme da lui anticipate nell'interesse del condominio, sulla base dei medesimi rendiconti approvati dall'assemblea; secondo lui quel giudicato precludeva ogni ulteriore pretesa incompatibile del condominio, perché copriva il dedotto e il deducibile nel rapporto di mandato. In cassazione ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 1713, 1720 c.c. e 647 c.p.c., sostenendo che il giudicato del decreto ingiuntivo impedisse la domanda del condominio sull'avanzo di cassa; 2) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e 647 c.p.c., censurando l'utilizzo di documenti contabili per accogliere la domanda avversaria, in contrasto con il giudicato monitorio; 3) violazione degli artt. 115, 116, 1131 e 2697 c.c., perché l'amministratore pro tempore non sarebbe stato autorizzato dall'assemblea a promuovere un'azione di risarcimento danni, ma solo il recupero di somme indebitamente trattenute. Il condominio è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e ha respinto il terzo. Ha affermato che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto produce accertamento non solo sull'esistenza del credito azionato dall'ex amministratore, ma anche sull'inesistenza, anteriori al decreto, di fatti estintivi, impeditivi o modificativi incompatibili con quel credito, se riferibili al medesimo rapporto sostanziale e ai medesimi presupposti documentali. Poiché sia il credito monitorio dell'ex amministratore sia la pretesa del condominio sull'avanzo di cassa traevano origine dal medesimo rapporto di mandato e dai medesimi consuntivi approvati, l'accertamento favorevole al primo era incompatibile con la successiva domanda del condominio; la Corte ha escluso che quest'ultima si fondasse su una diversa responsabilità professionale dell'amministratore. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto ritenendo sufficiente l'autorizzazione assembleare prodotta in giudizio, poiché la domanda proposta mirava comunque al medesimo risultato sostanziale di recupero delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito senza rinvio, la domanda del condominio è stata rigettata; il condominio è stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto del mandatario alla restituzione e il vincolo del rendiconto nel rapporto di mandato, ma la Corte decide sulla base del rapporto tra giudicato monitorio e successive pretese incompatibili.

  • art. 1720 c.c.

    Conferma il principio per cui il mandante deve rimborsare le spese anticipate dal mandatario; tuttavia il credito dell'amministratore di condominio deve coordinarsi con la disciplina condominiale e con il preventivo controllo assembleare.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta divenuto esecutivo e passato in giudicato, accerta l'esistenza del credito azionato e preclude la contraria deduzione di fatti incompatibili anteriori al decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la ripartizione dell'onere della prova, ma non costituisce la ratio decisiva della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione un accertamento incompatibile già coperto da giudicato.

  • art. 1130 c.c.

    È richiamato per fondare i poteri dell'amministratore in tema di gestione e rendiconto.

  • art. 1135 c.c.

    È richiamato per ribadire che le spese e il loro controllo spettano all'assemblea condominiale, salvo i casi di urgenza previsti dalla legge.

  • art. 645 c.p.c.

    La Corte chiarisce che le domande riconvenzionali nell'opposizione a decreto ingiuntivo possono essere precluse quando vi sia incompatibilità con il giudicato formatosi sul decreto non opposto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove, ma non decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove, ma non decisivo.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la legittimazione dell'amministratore ad agire senza autorizzazione assembleare specifica.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta consolidato, fa stato sull'esistenza del credito azionato e su tutti i fatti anteriori incompatibili con quel credito, impedendo che le medesime basi fattuali siano rimesse in discussione con una successiva azione incompatibile.
  • Nel rapporto tra ex amministratore e condominio, il diritto al rimborso delle spese anticipate deve coordinarsi con la disciplina condominiale: il credito dell'amministratore non è di regola liquido ed esigibile senza il controllo e l'approvazione assembleare del rendiconto.
  • Quando due pretese si fondano sul medesimo rapporto sostanziale e sui medesimi documenti contabili, l'accertamento giudiziale definitivo su una di esse preclude la domanda successiva incompatibile, anche se formalmente proposta con diversa qualificazione.
  • Le domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sono sempre precluse dal decreto, ma lo diventano quando siano tra loro in rapporto di incompatibilità con il contenuto ormai coperto da giudicato.
  • Ai fini della legittimazione processuale dell'amministratore, è sufficiente l'autorizzazione assembleare all'azione sostanzialmente diretta al recupero delle somme, anche se la domanda sia tecnicamente prospettata come risarcitoria, quando il petitum e la finalità concreta coincidano.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioDecreto ingiuntivoProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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