Sentenza n. 1048/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: 1)del decreto emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 22.5.2020 prot. n.-OMISSIS-, notificato il 22.5.2020, con il quale è stato disposto il divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni ed esplosivi; 2)del decreto emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 9.6.2020 prot. Cat.-OMISSIS-, notificato l'11.6.2020, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n.-OMISSIS- rilasciata in data 29.3.2018; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità, nonché violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., della l. n. 241/1990 e dell’art. 22 della stessa legge. Il divieto prefettizio era fondato su una nota dei Carabinieri che richiamava l’iscrizione del ricorrente in un procedimento penale, la sottoposizione a custodia cautelare in carcere e presunte frequentazioni con soggetti pregiudicati o gravati da precedenti di polizia. Il ricorrente ha dedotto che la misura cautelare era stata successivamente annullata dal Tribunale del riesame, con cessazione della misura e accertamento della sua estraneità ai fatti contestati, prima dell’adozione del decreto prefettizio. Ha inoltre contestato l’omessa verifica degli sviluppi processuali, il recepimento acritico della segnalazione dei Carabinieri e l’assenza di riscontri concreti sulle frequentazioni. Quanto al provvedimento questorile, ha dedotto che esso si fondava esclusivamente sul divieto prefettizio e non esplicitava una specifica capacità personale di abuso delle armi, né un adeguato giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine pubblico. È stata altresì lamentata la compressione del diritto di accesso alla nota dei Carabinieri posta a fondamento del divieto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati nella parte relativa al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria. Il Prefetto aveva recepito la nota dei Carabinieri del 15 gennaio 2020, ma tra tale nota e l’adozione del decreto del 22 maggio 2020 era intervenuto l’annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, circostanza antecedente e rilevante della quale l’Amministrazione non aveva dato conto. Secondo il TAR, l’Ufficio non aveva svolto un’effettiva verifica aggiornata della posizione del destinatario, limitandosi a recepire una segnalazione ormai superata dagli sviluppi processuali. Anche il riferimento alle frequentazioni con persone pregiudicate era soltanto accennato e privo di riscontri concreti. Il decreto questorile è stato annullato per analoghe ragioni, essendo fondato esclusivamente sull’esistenza del decreto prefettizio viziato. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi richiede un’istruttoria effettiva e aggiornata, non potendo fondarsi acriticamente su informazioni superate da sviluppi processuali intervenuti prima dell’adozione dell’atto.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le valutazioni concernenti la licenza di porto d’armi devono poggiare su elementi concreti e su un’adeguata verifica dell’affidabilità e della possibile capacità di abuso del titolare.
art. 22 l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione all’accesso alla nota istruttoria posta a fondamento del provvedimento; la sentenza accoglie il ricorso per travisamento e difetto di istruttoria senza sviluppare una distinta decisione sul profilo dell’accesso.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva, autonoma e aggiornata, verificando gli sviluppi sopravvenuti prima dell’adozione del provvedimento e non potendo recepire acriticamente una segnalazione precedente.
- Una misura cautelare penale successivamente annullata, con accertamento dell’estraneità dell’interessato ai fatti contestati, costituisce una circostanza rilevante che l’Amministrazione deve esaminare e valutare prima di adottare un divieto di detenzione di armi.
- Il riferimento a frequentazioni con persone pregiudicate o gravate da precedenti di polizia non è sufficiente, da solo, a fondare un divieto di detenzione di armi se tale elemento è meramente accennato e non corroborato da riscontri concreti.
- La revoca della licenza di porto d’armi non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza di un divieto prefettizio viziato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; anche il provvedimento questorile deve poggiare su una valutazione adeguata e concreta dell’affidabilità del titolare.
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