Sentenza n. 14599/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'ottemperanza del giudicato rappresentato dal seguente titolo di pagamento emesso contro il Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni, delle Attività e del Turismo): - decreto ingiuntivo di pagamento n. 19541/2019 R.G. 58117/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 1° ottobre 2019, non opposto e divenuto definitivo, dichiarato esecutivo l’11 dicembre 2019, munito della formula esecutiva l’11 maggio 2021 e notificato in forma esecutiva in data 12 maggio 2021, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione dei provvedimenti per l’ipotesi che perduri l’inadempimento del Ministero della Cultura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 19541/2019, non opposto e divenuto definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, deducendo la persistenza di un credito residuo per capitale, interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, spese della fase monitoria e imposta di registro, nonostante pagamenti parziali intervenuti. Ha chiesto inoltre la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha eccepito l'estinzione del debito per effetto di pagamenti effettuati in favore di Banca Sistema e di altro creditore, nonché l'inesigibilità di alcune fatture non risultanti dal portale SICOGE. Nel corso del giudizio è stata verificata anche la titolarità del credito, alla luce di cessioni intervenute dopo la formazione del titolo e del successivo riacquisto da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione di Banca Sistema, ritenendo irrilevanti le cessioni del credito intervenute dopo la formazione del titolo, poiché la ricorrente aveva riacquistato il credito ed era tornata unica titolare della pretesa dal 18 febbraio 2021. Sulla base della verificazione, il Collegio ha accertato pagamenti successivi al decreto ingiuntivo per euro 145.803,20 oltre IVA, imputabili al capitale, e ha quantificato il credito residuo alla data del 27 gennaio 2026 in euro 27.041,09 di imponibile oltre IVA, euro 62.024,15 oltre euro 119.722,81 per interessi. Ha detratto dagli interessi euro 33.958,37, corrisposti dal Ministero dopo la formazione del titolo in favore della cessionaria Aurora SPE, rideterminando gli interessi in euro 85.764,44 alla medesima data, oltre a quelli maturandi fino al saldo. Il TAR ha escluso che l'ottemperanza potesse riesaminare pagamenti o altri fatti estintivi anteriori al decreto ingiuntivo non opposto: il giudicato copre l'esistenza, la causale e l'ammontare del debito, sicché tali contestazioni avrebbero dovuto essere dedotte con opposizione ex art. 645 c.p.c. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni il capitale residuo, gli interessi ex d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e euro 3.416,75 per imposta di registro. Ha rinviato la nomina del commissario ad acta a un'eventuale successiva istanza in caso di mancata ottemperanza, ha respinto la domanda di penalità di mora ritenendo sufficienti le misure adottate, anche in considerazione del contenimento della spesa pubblica e della già elevata disciplina degli interessi moratori, e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale nomina di un Commissario ad acta per l'esecuzione dei provvedimenti per l'ipotesi che perduri l'inadempimento del Ministero della Cultura
Consente al giudice dell'ottemperanza di impartire ordini all'amministrazione, fissare un termine per l'esecuzione, disporre misure esecutive e prevedere, su istanza, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il giudice ha ordinato il pagamento entro 60 giorni, riservando la nomina del commissario a un eventuale successivo inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione ... della somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Prevede la penalità di mora quale misura coercitiva indiretta; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché le misure disposte sono state ritenute sufficienti, anche per contenere la spesa pubblica e considerata la disciplina degli interessi moratori applicabile.
art. 645 c.p.c.
l'amministrazione resistente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c.
L'opposizione è lo strumento processuale per contestare tempestivamente il decreto ingiuntivo; in sua mancanza, non possono essere fatti valere in sede di ottemperanza fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo.
art. 2909 c.c.
l'indagine su fattori estintivi antecedenti si risolverebbe in una violazione dell'art. 2909 cod. civ.
Il giudicato impedisce di rimettere in discussione l'esistenza, la causale e l'ammontare del credito consacrato nel decreto ingiuntivo non opposto.
artt. 1193, 1194 e 1195 c.c.
facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 1193, 1194 ed 1195 c.c.
I criteri civilistici di imputazione dei pagamenti sono stati utilizzati dal verificatore per determinare come i pagamenti successivi al titolo abbiano inciso sul capitale e sugli interessi.
d.lgs. 231/2002
interessi al tasso vigente di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002
Gli interessi moratori maturano secondo la disciplina speciale applicabile ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e devono essere corrisposti fino all'effettivo soddisfo, detratto quanto già pagato a tale titolo.
art. 51 c.p.a.
ordine alla parte ricorrente, ex art. 51 c.p.a., di provvedere alla loro chiamata in causa
È stato utilizzato per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soggetti coinvolti nella catena di cessioni del credito.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato quanto ai soggetti obbligati e beneficiari, all'esistenza e causale del debito e al suo ammontare; in sede di ottemperanza non possono essere riesaminati fatti estintivi o modificativi anteriori alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere dedotti con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
- Il giudizio di ottemperanza può verificare e computare i fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, inclusi i pagamenti effettuati dall'amministrazione, applicando i criteri civilistici di imputazione alle componenti di capitale e interessi.
- Il pagamento effettuato dall'amministrazione dopo la formazione del titolo in favore del cessionario del credito può essere considerato ai fini della riduzione del debito residuo, quando sia documentato e non contestato, anche mediante una verifica contabile delle reciproche poste nell'ambito del medesimo rapporto.
- In applicazione del principio della domanda, l'importo riconosciuto in ottemperanza non può eccedere la somma richiesta dal ricorrente a titolo di capitale al momento dell'instaurazione del giudizio, anche quando la ricostruzione contabile evidenzi importi ulteriori, come l'IVA.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando le misure ordinate dal giudice sono già sufficienti a garantire una tutela piena ed efficace, tenuto conto anche dell'esigenza di contenere la spesa pubblica e della maturazione di interessi moratori sul credito.
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