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Ordinanza

Ordinanza del 25/06/2026 n. 21700 - Corte di Cassazione

Accertamento - Omesso versamento IRAP - Controllo formale - Procedura automatizzata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso della contribuente e annulla il recupero IRAP effettuato tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Pur essendo ammessa in astratto la rettifica automatizzata di un’aliquota diversa quando discenda da un errore meramente numerico o dall’applicazione diretta e immediata della legge, nel caso dei confidi occorreva interpretare la normativa nazionale e regionale sul loro inquadramento e sul regime agevolato applicabile: era quindi necessario un ordinario avviso di accertamento. Il secondo motivo è assorbito e le spese di tutti i gradi sono compensate.

IRAP 2016 dei confidi: illegittimità del controllo automatizzato per applicare l’aliquota maggiorata.

IRAP 2016 dei confidi e limiti del controllo automatizzato

La decisione riguarda il recupero dell’IRAP 2016 a carico di una società operante come consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi). La Corte stabilisce che la rettifica automatizzata dell’aliquota è consentita solo quando si risolva in un errore meramente numerico o discenda dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche; nel caso concreto, la determinazione dell’aliquota richiedeva invece valutazioni interpretative incompatibili con tale procedura.

Fatti e vicenda processuale

A seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento di euro 66.703,23 per omesso o parziale versamento dell’IRAP 2016. Il recupero era fondato sull’applicazione dell’aliquota del 5,25%, prevista in base all’art. 5 della legge regionale Toscana n. 64/2006, oltre a interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 617/2020, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’incremento ulteriore dello 0,85% riguardasse solo i soggetti già interessati dal precedente aumento previsto dalla legge regionale n. 43/2002, che non aveva incluso gli enti di cui all’art. 10 del d.lgs. 446/1997, tra i quali i confidi.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 404/2024, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. Aveva ritenuto applicabile l’incremento anche alle attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria, codice 67, includendo l’attività della contribuente, classificata con il codice 67.13.3. Secondo la CTR, l’aliquota del 5,25% non derivava dall’equiparazione dei confidi alle banche, ma dalla classificazione dell’attività svolta.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha chiesto la trattazione congiunta con ricorsi relativi ad altre annualità. La Corte ha rilevato che i ricorsi connessi erano già fissati per la medesima adunanza camerale, senza necessità di ulteriori misure per evitare pronunce contrastanti.

Disciplina del controllo automatizzato

L’art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di correggere, tra l’altro, gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi. Il controllo automatizzato previsto dal comma 1 si basa sui dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e sugli elementi presenti nell’anagrafe tributaria.

La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758, in relazione all’omologo art. 54-bis del d.P.R. 633/1972: il controllo automatizzato è ammesso quando non incida sulla posizione sostanziale del contribuente e non richieda valutazioni, stime o attività istruttorie diverse dal confronto con i dati disponibili all’anagrafe tributaria.

La giurisprudenza, tra cui Cass. 31 gennaio 2017, n. 2412, Cass. 5 dicembre 2018, n. 31415, Cass. 10 giugno 2021, n. 16479 e Cass., sez. 5, 28 marzo 2024, n. 8462, ammette che la procedura automatizzata rettifichi l’aliquota indicata dal contribuente quando la modifica costituisca la correzione di un mero errore o discenda dall’applicazione diretta e immediata di una norma. Non è determinante che il contribuente abbia commesso l’errore inconsapevolmente. Il limite è superato quando occorrano valutazioni o stime sul presupposto impositivo, non riducibili al confronto formale con i dati disponibili.

La Corte costituzionale, con ordinanza 7 aprile 1988, n. 430, aveva già ricondotto la liquidazione ex art. 36-bis a un riscontro cartolare, circoscritto ai casi tassativi di errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili e privo di necessità istruttorie.

Ragioni dell’illegittimità nel caso concreto

La Corte ritiene fondato il primo motivo della società. La maggiore imposta non poteva essere recuperata attraverso il solo riscontro formale della riconducibilità dell’attività della contribuente a una categoria prevista dalla legge regionale n. 64/2006. Per stabilire l’aliquota applicabile era necessario ricostruire e interpretare la disciplina nazionale e regionale succedutasi nel tempo, relativa alla natura dei confidi, alle attività svolte e al regime fiscale loro riservato.

In particolare, occorreva verificare se l’aumento dello 0,85% previsto dalla legge regionale Toscana n. 64/2006 si applicasse anche ai confidi che, al 31 dicembre 2006, erano ancora soggetti all’aliquota del 4,25%, oppure soltanto a quelli per i quali la legge regionale n. 43/2002 aveva già disposto un incremento, portando l’aliquota al 4,40%. La questione implicava inoltre di considerare la disciplina che aveva escluso l’equiparazione dei confidi alle banche e agli altri soggetti finanziari, nonché il regime agevolato loro applicabile.

La Corte osserva anche che la modifica, nel 2007, dei codici Ateco — con l’indicazione di un codice autonomo per l’attività dei confidi rispetto alle attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e assicurativa, nelle quali erano ricompresi nel 2002 — confermava la possibile peculiarità dell’inquadramento. L’individuazione dell’aliquota richiedeva dunque un esame sostanziale e interpretativo, non un mero calcolo automatizzato.

Esito e conseguenze

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente. In conseguenza, il recupero effettuato con la procedura automatizzata non è confermato.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono interamente compensate, in ragione della novità e complessità della questione e dei diversi orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito. La decisione è stata assunta a Roma il 19 giugno 2026 e depositata in cancelleria il 25 giugno 2026.

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