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Ordinanza

Ordinanza del 30/06/2026 n. 22358 - Corte di Cassazione

Riscossione - Concordato preventivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che, in presenza di crediti tributari fondati su fatti anteriori al concordato preventivo, la cartella notificata durante la procedura può comprendere interessi moratori e sanzioni in misura piena. Gli interessi sono inopponibili alla procedura ma restano dovuti fuori dal concorso; le sanzioni non si riducono per la sola impossibilità di pagare durante il concordato. Accolto il ricorso dell’Amministrazione su questi punti, con rinvio al giudice di merito.

Riscossione tributaria e concordato preventivo: cartella con interessi e sanzioni

Riscossione tributaria e concordato preventivo

La decisione riguarda la legittimità di una cartella di pagamento notificata in pendenza di concordato preventivo, relativa a IVA e imposte dirette per gli anni 2018, 2019 e 2020, emessa a seguito di controlli automatizzati ex artt. 54-bis D.P.R. 633/1972 e 36-bis D.P.R. 600/1973. Il tema centrale è se, quando l’obbligazione tributaria e la violazione sono anteriori all’apertura della procedura, la cartella possa includere interessi e sanzioni in misura piena.

Fatti di causa

La società G. M. Srl ha impugnato la cartella notificata il 30 maggio 2022, sostenendo di aver presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale l’8 novembre 2021, iscritta nel registro imprese il 10 novembre 2021. Secondo la contribuente, da quel momento non era più possibile effettuare pagamenti se non con autorizzazioni, con conseguente applicazione dell’art. 55 legge fallimentare agli interessi e impossibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia ha rigettato il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise ha invece accolto il gravame, ritenendo che gli avvisi di irregolarità fossero stati trasmessi in pendenza della procedura concorsuale e che, perciò, la società non avesse potuto pagare nei termini per ottenere la riduzione delle sanzioni; ha inoltre escluso la debenza degli interessi nella misura del 4% dopo il 10 novembre 2021. Contro tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Esame del primo motivo: motivazione apparente

L’Amministrazione ha denunciato una motivazione apparente e un possibile vizio di ultrapetizione, sostenendo che non fosse chiaro se l’annullamento riguardasse integralmente sanzioni e interessi o solo una parte di essi. La Corte ha rigettato il motivo, rilevando che la motivazione è comprensibile e consente di cogliere la ratio decidendi: la CTR ha ritenuto dovute le sanzioni nella misura del 10% e gli interessi fino al 10 novembre 2021, in linea con le richieste della contribuente riportate nel ricorso dell’Amministrazione. È stato richiamato il principio per cui la motivazione apparente sussiste solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile nel suo nucleo essenziale.

Esame del secondo e del terzo motivo: iscrizione a ruolo, interessi e sanzioni

I motivi sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ha ribadito che l’apertura del concordato preventivo non impedisce l’accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella, né impedisce l’irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino a quel momento. Quanto agli interessi, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 55 legge fallimentare, applicabile al concordato per effetto dell’art. 169 legge fallimentare, la sospensione opera “agli effetti del concorso”. Ne deriva che gli interessi continuano a decorrere fuori dal concorso e possono essere richiesti se la procedura non va a buon fine. La cartella, quindi, può legittimamente contenere anche gli interessi moratori, che non sono illegittimi ma solo inopponibili alla procedura concorsuale. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto che, essendo la violazione e il presupposto impositivo anteriori all’apertura della procedura, la sanzione è dovuta integralmente e il relativo credito si cristallizza in misura piena. L’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini per ottenere la riduzione ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 è una conseguenza della scelta di accedere al concordato e non impedisce all’Amministrazione di richiedere la sanzione piena.

Distinzione rispetto alla rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997

La Corte ha distinto il caso in esame dalle ipotesi in cui il contribuente abbia già ottenuto una rateazione prima dell’apertura della procedura concorsuale. In tali casi, la giurisprudenza ha ritenuto che la sospensione dei pagamenti in concorso non possa determinare la decadenza dal beneficio né l’applicazione della sanzione piena, perché il vantaggio era già acquisito e si perderebbe per causa non imputabile al debitore. Qui, invece, non vi era un beneficio già conseguito: la sanzione era già pienamente dovuta per effetto della violazione precedente al concordato, e la procedura non faceva venir meno un vantaggio già consolidato, ma solo rendeva più difficile ottenere la riduzione prevista dal pagamento tempestivo.

Quarto motivo: assorbimento

Il quarto motivo, relativo alla possibilità che nel caso concreto la comunicazione di irregolarità non fosse neppure necessaria, è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi secondo e terzo.

Principio di diritto enunciato

La Corte ha formulato il seguente principio: la cartella di pagamento notificata ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 in pendenza di concordato preventivo, quando si fonda su fatti verificatisi prima dell’apertura della procedura, può comprendere sia gli interessi moratori, che non sono illegittimi ma solo inopponibili alla procedura e possono operare fuori dal concorso, sia le sanzioni in misura piena, senza che rilevi la maggiore difficoltà del debitore di effettuare pagamenti senza autorizzazioni ai fini della riduzione ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha:

  • rigettato il primo motivo;
  • accolto il secondo e il terzo motivo;
  • dichiarato assorbito il quarto motivo;
  • cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
  • rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati

Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri:

  • artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
  • art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997;
  • art. 55 legge fallimentare e art. 169 legge fallimentare;
  • artt. 167 e 168 legge fallimentare;
  • art. 20 D.P.R. 602/1973;
  • giurisprudenza di legittimità sul concetto di motivazione apparente e sulla decorrenza di interessi e sanzioni in pendenza di procedure concorsuali.

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